La “comfort letter” sdogana il cambio di passo per le misure della Riforma ETS
A partire dal 1° gennaio 2026 entrerà ufficialmente in vigore un regime fiscale ad hoc per gli enti del Terzo settore. A comunicarlo, in una nota stampa dello scorso 8 marzo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha reso noto l’atteso avallo da parte della Commissione Europea. Tra le tante novità: la defiscalizzazione degli utili destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio, ma anche specifici incentivi per chi voglia investire nelle ETS. Tra i nuovi strumenti di finanza sociale spiccano soprattutto i titoli di solidarietà, che permetteranno agli investitori lo stesso trattamento fiscale riservato ai titoli di Stato e l’applicazione dell’aliquota del 12,5%.
Una riforma iniziata otto anni fa
La riforma del terzo Settore ha preso ufficialmente le mosse il 3 luglio 2017 con i Decreti legislativi n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale) e n. 117 (Codice del Terzo settore). La “comfort letter” trasmessa al Ministero dalla Direzione Generale della Concorrenza UE interviene in particolare sugli articoli n.18 del Dlgs 112/2017 e n.79 del Dlgs 117/2017 confermando rispettivamente: l’applicabilità delle norme in materia di imposte sui redditi e l’esenzione Ires per gli utili delle imprese sociali accantonati a riserva indivisibile. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, parlando in proposito d’una “svolta decisiva”, ha espresso particolare soddisfazione per come “stante le caratteristiche e unicità del Terzo Settore italiano” la Commissione Europea abbia compreso come “le agevolazioni fiscali degli ETS non si configurano come aiuti di Stato, poiché perseguono attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità”.
Questioni aperte
A fronte di quanto ufficializzato, restano in stand by l’applicazione delle nuove norme per quanto attenga gli investimenti in imprese sociali di nuova costituzione e le misure di finanza sociale per le ETS che ancora risultino “Onlus”. Quest’ultime, va ricordato, avranno tempo fino a fine marzo 2026 per ottemperare alle dovute modifiche statutarie e all’iscrizione al “Runts” (il Registro unico nazionale del Terzo settore), al contempo scegliendo se aderire alla disciplina degli ETS o dell’impresa sociale.
Necessità interpretative
Svariate modalità applicative del nuovo regime fiscale necessiteranno infine di chiarimenti interpretativi. In particolare:
- quali siano i limiti della non commercialità dell’ente;
- come operare la gestione contabile considerando l’articolo 79 comma 2-bis del CTS (“i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi”);
- come procedere a rendicontazione delle prestazioni rese ai soci nell’ambito di attività dichiaratamente partecipative o di reciprocità, e come considerare la loro attrazione all’ambito Iva.