La Legge di bilancio cerca di normare il trattamento tributario delle cripto-attività
Da tempo si parla di venti gelidi nel mondo delle criptovalute, ma il 2022 è stata una vera e propria era glaciale. Dopo il picco positivo toccato nel novembre 2021, infatti, Bitcoin e affini hanno iniziato una discesa che pare non voglia saperne d’arrestarsi. Nel mentre il Governo cerca almeno d’intervenire sulla tassazione e, con la Legge di Bilancio 2023, sposa un trattamento tributario non più equiparato alle valute estere.
Con la legge di bilancio il Legislatore si fa proposito di regolamentare sotto il profilo tributario le operazioni relative alle cripto-attività, intervenendo in un settore che sconta da sempre una cronica assenza di regolamentazione e che ha fatto dell’a-territorialità il must del cryptoassest. Finora, in Italia, l’intera disciplina si è andata unicamente basando su risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate che, per lo più fornite su criptovalute e utility token, scontano il limite di calarsi su casi specifici e circostanziati. Il tutto, in più, cercando di districarsi nel framework normativo nazionale quasi inesistente. Uno dei problemi principali è, del resto, che l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria si è da sempre limitata a parificare le criptovalute alle valute estere, con tutto ciò che ne consegue. Ora, tuttavia, parrebbe che il Legislatore abbia gettato le basi per un utile cambio di rotta.
Novità introdotte dalla Manovra 2023
Con i commi 126 e seguenti la manovra interviene, in modifica del TUIR, introducendo una disciplina più organica rispetto alla fiscalità delle criptovalute. In primis le “cripto-attività” vengono definite “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. A seguire vengono prese in esame le plusvalenze, che beneficano della nuova categoria “redditi diversi” caratterizzata da “plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta” Per i soggetti “non imprenditori” e “imprenditori”
L’art.67, comma 1, lett. c-sexies) prevede, oltre a quanto sopra indicato, che per i “non imprenditori” non costituisca fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni. Il nuovo comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR, inoltre, interviene a chiarire come le plusvalenze siano determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale delle attività permutate) e il costo (o valore) di acquisto delle stesse. Lo stesso comma osserva poi che i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività vanno determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione. Al contribuente spetta l’onere di documentare costo o valore d’acquisto in base a “elementi certi e precisi” (in loro assenza da ritenersi pari a zero).
In deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dall’art.110, per i soggetti “imprenditori”, invece, il nuovo comma 3-bis chiarisce come non concorrano alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Rideterminare il valore delle cripto-attività
Plusvalenze e minusvalenze di cripto-attività possedute al primo gennaio 2023 vedono, al posto di costo o valore d’acquisto, la possibilità d’assumere il valore detenuto a quella stessa data, purché assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. Il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il prossimo 30 giugno, oppure in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima
Imposta di bollo e IVAFE
Dal primo dell’anno anche le cripto-attività sono soggette a imposta di bollo e IVAFE (se detenute presso intermediario non residente, archiviate su chiavette, PC o smartphone) nella misura proporzionale del 2 per mille. All’IVAFE, ove le cripto-attività non siano assoggettate all’imposta di bollo, devono da ora provvedere anche i soggetti residenti, imprenditori, pare, compresi. Se soggetti diversi da persone fisiche si conferma infine l’imposta nella misura massima di 14mila euro.
Regolarizzare le cripto-attività
Pregresse violazioni sia d’ambito reddituale che di monitoraggio fiscale godranno di un’apposita procedura di regolarizzazione, attivabile per mezzo di un’istanza di emersione (il cui modello sarà approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate). È previsto che il contribuente che non abbia realizzato redditi nel periodo d’imposta, ma con cripto-valute da dichiarare nel quadro RW, versi una sanzione ridotta pari allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’interesse. In caso di realizzo di redditi, invece, sarà tenuto ad un’“imposta sostitutiva” pari al 3,5% del valore calcolato al termine di ciascun anno o al momento del realizzo. A titolo di sanzioni e interessi sarà inoltre tenuto a versare un ulteriore 0,5% del valore.