Legge di bilancio: anche le partecipazioni quotate sono ora rivalutabili

L’imposta sostitutiva al 16% viene allargata alle partecipazioni ufficialmente commerciate

Rideterminare il costo delle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: questa la novità che, con l’anno in corso, va ad affiancare l’ormai abituale strumento dedicato alla rivalutazione di partecipazioni non quotate e terreni. La norma, riproposta quasi ininterrottamente da circa due decenni, col 2023 vedrà non solo  un’imposta sostitutiva di due punti percentuali in più rispetto alle precedenti (si passa dal 14% al 16%), ma anche la possibilità di rivalutare partecipazioni ufficialmente commerciate.

 

Come procedere 

Possono accedere a rideterminazione i titoli (le azioni), le quote di Srl o di società di persone. Beneficeranno però dell’imposta sostitutiva anche tutti i diritti o titoli utili al loro stesso acquisto (come ad esempio i diritti d’opzione, i warrant o le obbligazioni convertibili in azioni). La novità introdotta dalla Legge di Bilancio prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022. Per il perfezionamento dell’opzione basterà procedere a versamento dell’imposta sostitutiva del 16% entro il 15 novembre prossimo.

L’estensione a titoli e diritti negoziati, è bene osservare, non solleva tuttavia partecipazioni non quotate e terreni dall’assolvimento di due condizioni già presenti in precedenza:

  • la perizia di stima della partecipazione, da redigere e asseverare entro il 15 novembre prossimo;
  • il versamento dell’imposta sostitutiva prima della medesima data (è possibile la rateizzazione in tre tranche con una maggiorazione del 3% su seconda e terza rata);
  • necessari adempimenti dichiarativi da parte di chi intenda rideterminare valore o costo d’acquisto di terreni e partecipazioni (quadri RM e/o RT della Dichiarazione dei redditi per l’anno in cui è stata effettuata la rivalutazione).

Se a intervenire sul tema della rideterminazione del costo è l’articolo 1, commi 107 – 109, della legge 197/2022,  il primo comma attiene in particolare al valore da prendere in considerazione, osservando come: “Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986), per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”.

Chi può ricorrere alla rivalutazione

Possono approfittare di questo agile strumento e dell’imposta sostitutiva al 16%: le società semplici (o soggetti equiparabili), gli enti non commerciali, le persone fisiche (limitatamente alle operazioni che non rientrino nell’attività commerciale), i soggetti non residenti e privi di organizzazione stabile in Italia (purché al 1° gennaio 2023 possessori di beni risultanti estranei all’esercizio d’impresa, arti o professioni).