Agenzia Entrate: sì alla soggettività passiva se funzionale ai principi unionali
In accordo con quanto già ravvisato dalla Cassazione con la sentenza n. 22608 del 9 agosto 2024 (secondo cui una società target può detrarre i costi sostenuti dalla newco), l’Agenzia delle Entrate ha licenziato lo scorso 9 dicembre la risposta n. 250 affermando come tanto prestazioni esenti che imponibili (cioè attività di finanziamento o riaddebito intercompany) possano esser detratte dalla sub-holding che le ha effettuate, secondo la percentuale spettante prevista dall’art.19, comma 5 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
I vantaggi per le holding
Oggetto della richiesta all’Agenzia delle Entrate interessava la riorganizzazione d’un gruppo e la relativa catena di partecipazioni a seguito della costituzione di due sub-holding. La recente risposta ha osservato come quest’ultime, prive di mezzi e ad amministratore unico, possono esser considerate soggetti passivi relativamente alla mera funzione di reperimento delle risorse finanziarie, prestiti o garanzie da destinare alle controllate. A discernere l’entità percentuale dell’IVA da detrarsi sugli acquisti effettuati, naturalmente, è il meccanismo del Pro-Rata.
Il caso in oggetto
L’interpello prende le mosse da tre sub-holding afferenti ad unica struttura partecipativa e controllanti una società operativa acquisita a mezzo leveraged buy out. Obbiettivo del gruppo è un rifinanziamento funzionale all’acquisizione di un’ulteriore società. Ognuna delle tre sub- holding procede ad ottenere i fondi necessari principalmente attraverso aumento capitale, finanziamento dai propri soci e prestito obbligazionario garantito. La prima sub-holding vuole riaddebitare con IVA alla nuova società i vari costi legali, notarili e consulenziali sostenuti. Le altre due sub-holding vogliono riaddebitare arrangement fee e committment fee inerenti il prestito obbligazionario e il finanziamento soci esenti IVA.
La risposta
Richiamate certe pronunce della Corte Europea, ammesso che le sub-holding abbiano svolto un’attività più complessa rispetto alla propria struttura, l’Agenzia delle Entrate ha osservato come andrebbe seguito lo schema del mandato senza rappresentanza in caso di riaddebiti. Stante l’Ordinanza della Cassazione n. 13085 del 30 giugno 2020, l’Agenzia a tal fine ha confermato l’assoggettamento ad IVA dei transaction costs, aggiungendo comunque che il diritto alla detrazione in caso di attività, sia imponibile che esente, dovrà esser limitato in base al Pro Rata, non potendo valere per le sub-holding il fatto che risultino escluse dal pro Rata le attività occasionali o accessorie.