Il conferimento in realizzo controllato quando si profila minusvalenza

L’Agenzia delle Entrate: sì al regime di deroga all’art. 9 del Tuir ma senza deducibilità della differenza negativa

L’Agenzia delle Entrate interviene, con la risoluzione n. 56 dello scorso 16 ottobre, sul tema del “realizzo controllato” qualora si profili una minusvalenza: sì all’applicazione dell’art. 177 comma 2-bis del Tuir in caso di conferimenti congiunti di partecipazioni detenute in piena e nuda proprietà, ma l’eventuale minusvalenza è indeducibile.

 Il “realizzo controllato”

Si tratta di un regime che deroga a quanto previsto dall’articolo 9 del Tuir che detta i criteri in base ai quali è determinato il valore normale per azioni, quote di società non azionarie o  quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società. In caso di conferimenti (che possono essere di controllo o collegamento) è in particolare prevista dalla norma la tassazione sull’eventuale plusvalenza rispetto al valore normale. Il realizzo controllato di contro, in presenza di specifici presupposti, opera in ottica agevolativa a detto calcolo del reddito del conferente.

Su alcuni dubbi interpretativi del regime l’Agenzia è più volte intervenuta, come con la risoluzione 38/E del 2012 o risposte ad interpelli successivi. Tuttavia il principio di diritto n.10, nonché l’interpello 537, del 2020 avevano creato dubbi applicativi derivanti dal fatto che, sulla base di quanto scritto dall’Agenzia, sembrava che in presenza di un conferimento minusvalente l’art. 177 del Tuir non fosse applicabile e, pertanto, non solo che la minusvalenza fosse indeducibile, ma che fosse anche tassabile la plusvalenza sulla base del valore normale.

A tal fine è intervenuta la recente risoluzione la 56, che chiarisce come, in caso di conferimento minusvalente, si mantenga la possibilità d’applicare l’art. 177 e, dunque, la neutralità, senza però (e comprensibilmente) il vantaggio della deducibilità.