Derivazione rafforzata anche per le PMI con la riforma fiscale Studio gnecchi

Microimprese: derivazione rafforzata anche per bilanci abbreviati

La riforma fiscale estende il principio di derivazione rafforzata

Lo schema di Decreto correttivo della riforma fiscale (approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio scorso) ha ampliato anche alle microimprese che scelgano di redigere il bilancio abbreviato (ex art. 2435-bis del Codice civile) la possibilità di ricorrere, a partire dall’esercizio 2025, allo strumento della derivazione rafforzata.

 

Gli obiettivi del Decreto correttivo IRES

Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, il recente Dlgs (il terzo correttivo) introduce “norme di semplificazione per le persone fisiche e le imprese in un’ottica di maggiore trasparenza ed equità” intervenendo sulle disposizioni finalizzate all’avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili. Le rettifiche toccano in particolare gli articoli 83 e 109 del TUIR (come già modificati dal Dlgs n. 192 del 13 dicembre 2024).

 

L’ambito applicativo della derivazione rafforzata

Il principio di derivazione rafforzata prevede che i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle operazioni adottati in bilancio abbiano rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito imponibile: il risultato del conto economico civilistico (al netto delle variazioni fiscali) viene così a fungere da base per la determinazione del reddito d’impresa, senza dover effettuare rettifiche extracontabili. Finora le microimprese (definite dall’articolo 2435-ter del Codice civile), erano tuttavia escluse da questo vantaggio, anche quando optavano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Da tempo si attendeva che anche per quest’ultima categoria d’imprese i criteri contabili adottati in bilancio assumessero rilevanza fiscale, permettendo loro di aderire al regime semplificato di correzione fiscale degli errori contabili. Una scelta, quella operata dal Legislatore, che trova riscontro negli obiettivi di coerenza e semplificazione alla base della Riforma.

 

Decorrenza e ipotesi di futuri chiarimenti

La novità, particolarmente significativa per migliaia di piccole imprese, entrerà in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Alla luce d’interpretazioni discordanti già emerse in passato, tuttavia, in molti auspicano che il testo definitivo operi a meglio definire limiti temporali ed eventuali loro deroghe, come l’inclusione di una clausola di sanatoria per i comportamenti pregressi per chi abbia già applicato la derivazione rafforzata pur predisponendo un bilancio abbreviato. Le holding finanziarie che si configurino come microimprese, inoltre, non autorizzate alla redazione del bilancio in forma micro, in base a quanto indicato dal Decreto correttivo continueranno ad applicare la derivazione rafforzata. Una specificazione che, pur in assenza ad oggi di approfondimenti chiarificatori, va nella direzione di plausibilità che anche negli esercizi precedenti al 2025 le stesse fossero già da ritenersi soggette a detto regime. Anche alcune operazioni straordinarie neutrali, infine, trovano del Decreto indicazioni sul riallineamento. È proprio l’art. 3 a specificare come, oltre ai casi in cui le parti coinvolte usino differenti principi contabili, ne sia possibile l’applicazione anche quando, pur adottando lo stesso framework, l’operazione porti a modifiche nei criteri contabili utilizzati, come una differente classificazione tra immobilizzazioni immateriali. Anche in questo caso si auspicano ulteriori chiarimenti nelle future e definitive redazioni della Riforma.