La risposta dell’AE all’interpello: “l’operazione ha fondamento organizzativo”
Dopo il licenziamento da parte del Ministero delle Finanze, lo scorso 27 febbraio, dell’atto d’indirizzo sull’abuso del diritto, l’Agenzia delle Entrate interviene per la prima volta su una questione di prassi interpretativa. Occasione: l’interpello n. 124/E, che sollevava il problema dell’applicabilità della clausola generale antiabuso a un’operazione di scissione societaria totale non proporzionale con attribuzione dell’itero patrimonio a tre nuove e distinte società semplici per lo scopo appositamente costituite. Nella risposta rilasciata dall’AE lo scorso 30 aprile è reso noto come, dato il sussistere d’adeguate ragioni extrafiscali, l’operazione debba ritenersi legittima e l’imposta di registro applicabile nella percentuale dell’1%.
L’origine dell’interpello
La richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate ha preso le mosse dalla morte della socia fondatrice d’una società semplice (di cui deteneva la totalità delle quote), successivamente suddivise secondo legge in parti uguali tra tre eredi, cui si affianca un socio d’opera non partecipe al capitale. I tre decidono di fondare altrettante distinte newco società semplici, ciascuna destinataria di 1/3 del patrimonio della scindenda, così che ognuno degli eredi possa procedere in autonomia a finalizzare la propria, personale linea imprenditoriale. L’interpello mira ad assicurarsi che l’operazione non configuri abuso.
I punti chiave della risposta AE
Dopo aver rievocato le risposte n. 309 del 30 aprile 2021 e n. 91 del 4 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha osservato come la scissione oggetto d’interpello non fosse riconducibile ai fini delle imposte dirette né a quando disciplinato dall’art. 173 del Tuir, né a quanto stabilito all’art. 67 del TUIR, specificando inoltre come in assenza di ristori tra i soci il negozio giuridico non sia da considerarsi tassabile in via ordinaria.
A dimostrazione dell’assenza di abuso, inoltre, è stato osservato come la scissione non desse seguito a nessuno dei tre criteri che l’avrebbero contraddistinto: realizzazione d’un vantaggio fiscale indebito; assenza di sostanza economica dell’operazione ed essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.
Nel corpo della risposta, infine, L’Agenzia delle Entrate ha osservato come l’imposta di registro da applicarsi alla scissione fosse pari all’ 1% in ragione del fatto che lo scioglimento della comunione tra i coeredi sulla partecipazione totalitaria della scissa configura un atto di divisione per mezzo del quale ciascun comproprietario diventa titolare esclusivo della frazione di quota societaria della società scissa.