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Nuovo regime “Patent box”: la superdeduzione al 110% per R&S

Come funzione lo sgravio fiscale sui costi di ricerca, sviluppo e mantenimento

È finalizzato ai beni immateriali agevolabili il nuovo Patent box, e in particolare ad offrire sgravi fiscali per costi di ricerca e sviluppo a tema brevetti industriali, design, modelli e software protetti da copyright. Cumulabile con il Credito d’imposta Ricerca e sviluppo, questo strumento agevolativo ha visto lo scorso 24 febbraio, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, alcuni chiarimenti. La risposta n. 39, in particolare, è intervenuta sulle modalità dichiarative da adottare.

 

 L’evoluzione del Patent box

Questo regime agevolativo è stato introdotto dall’art. 1, commi 3743 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. Successivamente ripreso e integrato nella definizione dalle Leggi n. 33 del 24 marzo 2015 e n. 96 del 21 maggio 2017, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4 del Decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 e conseguente provvedimento 658445 del 2019 ha visto l’Agenzia delle Entrate esprimere i primi chiarimenti (in particolare in merito alla determinazione diretta del reddito agevolabile) con la Circolare n. 28/E del 29 ottobre 2020. Il Decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 ha introdotto il “nuovo regime Patent Box”, cui è seguito il Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia del 15 febbraio 2022. L’anno seguente l’Agenzia ha divulgato necessari chiarimenti con la Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023.

 

Il recente interpello

I temi su cui l’Agenzia è tornata ad esprimersi prendevano le mosse la possibilità di adottare due distinti comportamenti ai fini IRES e IRAP e quella di esprimere un’unica dichiarazione integrativa con una quota di reddito agevolabile, cumulo di quanto riconducibile al periodo d’imposta di riferimento e dei precedenti.

Il primo quesito, inerente in particolare per IRES e IRAP i periodi d’imposta 2015 e 2016, ha visto l’Agenzia osservare come la fruizione dell’agevolazione determini l’impossibilità di poter considerare correttamente esercitata l’opzione ai fini IRAP e, pertanto, ne derivo l’impossibilità di presentare alcuna dichiarazione integrativa.

In caso di accordo di “ruling”, invece, la risposta rimanda al già citato “Decreto Patent box” del 2017 osservando che “(…) qualora non si raggiunga un accordo per la determinazione del reddito con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si è fatta richiesta di ammissione alla procedura di ruling, i soggetti beneficiari sono in ogni caso tenuti a determinare il reddito secondo le regole ordinarie”.

Si fa notare infine che il termine ultimo per la presentazione di dichiarazione integrativa è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.