Oltre al domicilio è introdotto dal 1° gennaio il nuovo criterio di presenza fisica nel Paese
A partire dall’inizio dell’anno è entrata in vigore la Riforma della fiscalità internazionale prevista dal Decreto legislativo n.209 del 26 dicembre 2023: tra le numerose novità (quattro i titoli del Decreto per oltre 60 articoli) il Legislatore ha inteso intervenire in primis sul tema della residenza delle persone fisiche, modificando i criteri d’individuazione della loro residenza fiscale. Oggi si considerano residenti nel territorio quanti per la maggior parte del periodo d’imposta:
- hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del Codice civile;
- hanno domicilio nel territorio dello Stato;
- siano presenti nel territorio dello Stato;
- salvo prova contraria, risultino iscritte nell’anagrafe della popolazione residente.
Tali condizioni devono considerarsi tra loro alternative. La recente formulazione prevede pertanto un nuovo criterio della presenza fisica, che va letto indipendentemente dalla residenza e domicilio della persona. Viene inoltre introdotta una particolare definizione di domicilio quale “luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”.
Evoluzione e pregresse precisazioni.
Ai fini delle imposte sui redditi la Riforma modifica quanto previsto dal Decreto del Presidente della repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 e trae spunto da una consimile impostazione emersa dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 521 del 13 dicembre 2019 in merito al trattamento di persone residenti all’estero ma dipendenti di datori di lavoro italiani. Non ultimo va ricordato come l’Agenzia fosse intervenuta con la circolare 25/E dello scorso 18 agosto a fornire alcuni chiarimenti sui profili fiscali di quanti operino in smart working, circoscrivendo le caratteristiche delle persone fisiche da considerarsi residenti in Italia.
Il caso della doppia residenza
È in questo caso previsto di dar corso ai criteri previsti all’art. 4, paragrafo 2 del modello OCSE, che, in ordine gerarchico, raccomandano: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, luogo di soggiorno abituale e, come criterio residuale, l’accordo fra gli Stati.
Trasferimenti nei Paesi a fiscalità privilegiata
La Riforma non interviene sulla presunzione di residenza dei cittadini italiani trasferitisi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, mantenendo dunque inalterato quanto prescritto dall’art. 2, comma ì 2-bis del TUIR. Va però ricordato che da quest’anno decorre la fuoriuscita della Confederazione elvetica dalla black list definita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Decreto del 4 maggio 1999.
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