Introdotti i criteri di “direzione effettiva” e “gestione ordinaria in via principale”
Dopo i criteri introdotti ed entrati in vigore a tema residenza fiscale delle persone fisiche, di cui abbiamo parlato nel precedente articolo, in questo diamo contro delle novità che la Riforma della fiscalità internazionale ha prodotto per i soggetti IRES, le società di persone e i soggetti assimilati. Il Decreto legislativo n.209 del 26 dicembre 2023 è in particolare intervenuto con l’art 2 comma 1, lett. a), per quanto attenga i primi, a modifica del precedente art. 73 comma 3 del TUIR, mentre le società di persone e soggetti assimilati hanno interessato, con l’art. 2, comma 2, un mutamento del pregresso art. 5 comma 3 del TUIR.
Cosa è cambiato
Rispetto a quanto già previsto, ai fini della residenza fiscale società ed enti mantengono il criterio di comprova della sede legale nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta ma, dal 1° gennaio scorso, ai criteri di “amministrazione” od “oggetto principale” si sostituiscono quelli di “sede di direzione effettiva” e “gestione ordinaria in via principale”. Basterà il sussistere di una sola delle condizioni precedenti per ufficializzare la residenza fiscale nel nostro Paese.
“Direzione effettiva”
Identifica non già un luogo fisico, quanto più ove si svolga reiterata e coordinata attività strategico-decisionale circa il bene di una società o di un ente. Rispetto al criterio precedentemente descritto dal Testo unico delle imposte sui redditi, opera dunque così un più netto distinguo tra “atti di amministrazione” (cioè decisionali) e meri “atti amministrativi” (di ordinaria gestione).
Gestione ordinaria in via principale
Concetto orientato ad identificare non solo l’“oggetto” della società ma l’insieme d’attività volte alla sua continua e coordinata gestione.
In caso di “doppia residenza” ci si rifà di norma alla prevalenza della sede della direzione effettiva o, più di recente, a specifici accordi tra le amministrazioni degli Stati contraenti. Chiarimenti formali sono stati inoltre introdotti dalla Riforma della fiscalità internazionale anche a tema presunzione di estorvestizione, così come in caso di OICR (Organismi di investimento collettivo di risparmio) e trust. Non pochi dubbi interpretativi attendono comunque chiarimento. Su tutti: quelli inerenti successioni e donazioni di proprietà e quote di azioni di società o, ancora, partecipazioni in enti diversi.
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