Riciclaggio: 34 nuovi indicatori in vigore dal prossimo 1° gennaio

Dalla Banca d’Italia gli indicatori anomali che dal 2024 soppianteranno i precedenti

Lo scopo è agevolare quanti sono tenuti a vigilare e individuazione operazioni sospette, fornendo strumenti chiari e puntuali: così l’UIF (l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia) che ha emanato lo scorso 16 maggio un Provvedimento finalizzato al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 35 del Dl n. 231 del 21 novembre 2007.

L’iter del provvedimento

Sedici anni fa vedeva il la il Decreto legislativo “Antiriciclaggio”, che l’Italia aveva posto in attuazione delle sollecitazioni dell’Unione Europea a scopo di prevenzione del terrorismo. La norma aveva come principale obbiettivo “prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità”. Con un apposito Decreto, il 16 aprile 2010 il Ministero della Giustizia aveva quindi inteso fornire ai professionisti anche alcuni indicatori di anomalia. A quasi tre lustri di distanza, Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia, Autorità di vigilanza di settore e Associazioni di categoria interessate sono state consultate al fine d’addivenire ad una nuova e più efficace formulazione dei suddetti indicatori. Il 24 Aprile scorso il Provvedimento è così stato sottoposto al Comitato di sicurezza finanziaria che, condividendone i contenuti, ha avallato successive ufficializzazione ed emanazione. Avrà applicazione a partire dal 1° gennaio 2024.

I 34 indicatori

L’ampio allegato al Provvedimento consta di puntuale approfondimento circa i criteri d’applicazione di ciascuno dei 34 nuovi indicatori che, supportati dai vari sub-indice, intende fornire uno strumento quanto più esaustivo e operativo per valutare se le situazioni cui i professionisti possano incappare si connotino o meno dei presupposti per una segnalazione di operazioni sospette.

Non è possibile definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un’operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – fanno osservare dal UIF (Ufficio d’Informazione Finanziaria) della Banca d’Italia. Ma certamente – Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati”.

Il ruolo del CNDCEC

Soddisfazione è stata espressa anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che ha contribuito al buon esito dell’attesa novità portando ad accoglimento alcune proposte di emendamento, tra cui:

  1. Il non richiamo all’opportunità di “tenere evidenza” delle valutazioni svolte rispetto ad eventuali giustificazioni dell’operatività rilevata.
  2. Maggiore evidenza della natura eminentemente esemplificativa degli indicatori, e la non significatività del sospetto a seguito di richiesta ai soggetti obbligati di valutare tutte le informazioni disponibili.
  3. Mancato obbligo di richiedere ai professionisti del settore indagini estranee alla concreta attività svolta.
  4. Espunzione dagli articoli del Provvedimento e dal disclaimer ogni riferimento ad obblighi non previsti dalla normativa di riferimento.