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Superdeduzione costo lavoro: 120-130% per i nuovi assunti nel 2024

Un vantaggio (quello contenuto nel decreto attuativo del MEF) solo ai fini IRPEF e IRES

Lo scorso 25 giugno il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ufficializzato l’atteso decreto attuativo sulla superdeduzione per le nuove assunzioni. Introdotto con l’art. 4 del D. Lgs. n. 216 del 30 dicembre scorso, il provvedimento è stato pensato per garantire (“ai titolari di redditi di impresa, nonché agli esercenti arti e professioni, ai fini della determinazione del reddito…, per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023”) una speciale deducibilità condizionata alla sigla di contratti a tempo indeterminato, in particolare per persone “meritevoli di maggior tutela”. Lo strumento introduce infatti una maggiorazione del 20% del costo del lavoro ammesso in deduzione, elevabile di un ulteriore 10% per i lavoratori ritenuti “svantaggiati”.

 

Quali i soggetti beneficiari

Potranno usufruire della superdeduzione (come da art. 73 del Tuir) su IRPEF e IRES (non su IRAP) le imprese individuali, le società di capitali e di persone (comprese quelle equiparabili), gli esercenti arti e professioni (anche in forma associata), e gli enti non commerciali. Sono escluse dai vantaggi per provvedimento le realtà soggette a procedura di liquidazione ordinaria, giudiziale o altra procedura di gestione della crisi di natura liquidatoria (come da Codice della crisi), o che non abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il 1° gennaio scorso.

 

Quali i profili neo assumibili o destinatari di nuovo contratto

Posto che l’obbiettivo del Legislatore è l’incremento occupazionale con particolare attenzione ai lavoratori “svantaggiati” e alla trasformazione di contratti da tempo determinato in indeterminato, ai fini della superdeduzione non rientrano: i dipendenti stabilmente occupati in unità di lavoro estere, soggetti assunti da altre società del gruppo o quanti risultino in regime di riscatto. Perché si configuri l’incremento dell’occupazione, inoltre, va considerato che i soci lavoratori devono esser computati “pro-quota”, che i lavoratori in regime di somministrazione possono rientrarvi solo in ragione della durata del rapporto di lavoro, mentre quelli a tempo parziale debbano esser necessariamente riproporzionati. Allo stesso modo non solo non rientrano tra i considerandi i contratti ceduti contestualmente alla cessione di un’azienda o suo ramo ma, anzi, questi concorrono a deficit d’incremento occupazionale, rendendo così ancor più difficile dimostrare quella conditio sine qua non utile alla deduzione.

 

Il calcolo e le persone “meritevoli di maggior tutela”

Al fine della deducibilità al 120% attiene “il minore importo tra quello riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale rispetto a quello relativo all’esercizio al 31 dicembre scorso”. Per raggiungere il 130% il discrimine è invece l’assunzione di persone con disabilità (come da Legge n. 68 del 12 marzo 1999), ex pazienti di ospedali psichiatrici o attualmente sotto consimile trattamento, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, condannati, soggetti privi d’ impiego da almeno 24 mesi, minori in difficoltà, donne vittime di violenza, donne residenti in zone svantaggiate con almeno due figli under 18 e prive d’un impiego da almeno 6 mesi, giovani under 30 e Neet ammessi a incentivi assunzionali, lavoratori operanti in zona svantaggiata e, infine, quanti un tempo beneficiari del reddito di cittadinanza non possano accedere a quello d’inclusione.