Cassazione: a fronte di valutazione automatica, l’onere d’indicare analiticamente i valori
La recente ordinanza della Corte di cassazione, la n. 18512 del 7 luglio scorso, chiarisce come, in caso di donazione cumulativa di immobili per cui il contribuente intenda avvalersi della valutazione automatica (come da art. 34, comma 5, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni n. 346 del 31 ottobre 1990, lo stesso sia tenuto a fornire specifica e attendibile valutazione del valore attribuito ai singoli beni. In caso contrario l’Agenzia delle Entrate ha potere di rettifica, che opererà a partire da una stima dei valori di mercato e non già di quelli catastali. In particolare, sottolinea l’ordinanza, vige l’obbligo di fornire il valore di ogni singolo immobile, poiché la mera somma degli stessi non consentirebbe debito calcolo della corretta imposta da applicare.
I richiami giuresprudenziali
Se la dichiarazione cumulativa con pluralità di cespiti, obblighi del contribuente e diritto di rettifica prendono le mosse dal D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 (in particolare all’art. 52, comma 4), la Cassazione richiama nell’ordinanza anche le sentenze n. 14409 del 7 giugno 2013, n. 1309 del 26 gennaio 2015, n. 9477 del 18 aprile 2018, n. 20245 del 31 luglio 2018, n. 6846 del 2 marzo 2022 e n. 15340 del 13 maggio 2022.
Chiarimento interpretativo
Tra le specificazioni utili a dirimere eventuali confusioni e non lasciare troppo spazio all’interpretazione, i giudici osservano in particolare come l’espressione “valore o corrispettivo degli immobili” vada intesa come “valore o corrispettivo del singolo immobile”. Così facendo, infatti, risulta inappellabile come un accertamento di stima di più beni tramite criterio automatico abbia l’onere d’indicarne analiticamente il valore in modo tale che l’amministrazione finanziaria possa verificare la corretta aderenza di ciascun immobile ai parametri di valutazione. In caso contrario avrà il diritto d’adire al potere di rettifica. Fornire debite informazioni di ogni singolo immobile risulta fondamentale in particolare alla luce del fatto che un atto con mera indicazione cumulativa di valore o corrispettivo consentirebbe solo di verificare “se il valore o corrispettivo globale fosse inferiore, uguale o superiore alla somma dei redditi, ma non se il valore o corrispettivo del singolo bene fosse inferiore o uguale o superiore al reddito per esso stabilito”.
Il caso di specie
L’ordinanza trova origine dall’impugnazione di una sentenza da parte d’un contribuente convinto che il surplus del valore cumulativo dichiarato per alcuni immobili produttori di reddito rispetto a quello risultante dall’applicazione della valutazione automatica, precludesse la rettifica d’alcune aree di risulta a seguito demolizione di fabbricati e, dunque, sprovviste di rendita. Il valore di detti beni, a seguito accertamento, è stato ricalcolato dall’amministrazione finanziaria secondo il valore venale.