Patto di famiglia e chiarimenti della Cassazione Studio Gnecchi

Patto di famiglia: non osta che i figli già possiedano quote sociali

Per la Cassazione il fine è perseguire la prosecuzione dell’attività d’impresa

Con la sentenza n. 4376 del 26 febbraio scorso la Cassazione interviene a chiarire finalità e criteri del patto di famiglia, in particolare riconoscendo liceità all’accordo in seno ad un’operazione di “riorganizzazione” degli assetti societari e patrimoniali in un contesto in cui i figli già figurino come soci.

 

Il caso di specie

La fattispecie prende le mosse da una famiglia cui afferivano due distinte società: il padre aveva scelto di traferire alcune quote di sua proprietà a uno dei quattro figli prevedendo per gli altri conguagli donativi da parte propria e della moglie. Scopo dell’operazione era affidare tramite l’accordo al primo, già socio di entrambe le società, il controllo di una delle due realtà, mentre ai restanti quello della seconda attività imprenditoriale. Secondo la Corte d’Appello il procedimento non avrebbe soddisfatto i criteri del patto di famiglia poiché il trasferimento societario ai discendenti sarebbe stato inficiato dal loro pregresso possesso di quote. Anche la forma dell’atto pubblico, richiesto dall’istituto del patto di famiglia, non sarebbe stato di conseguenza necessario.

Per la Cassazione questa posizione non avrebbe tenuto in debito conto del fine stesso per cui il patto di famiglia sarebbe stato creato, cioè assicurare la prosecuzione dell’impresa attraverso i figli, obiettivo di fatto configurabile proprio dalle scelte del padre di procedere, tramite atto negoziale, ad una razionalizzazione delle stesse società.

 

Il patto di famiglia

Negando il ricorso, la Cassazione ha richiamato puntualmente la disciplina dell’istituto (art. 778-bis del C.C.) spiegando come le scelte dell’imprenditore, specificatamente orientate a favorire i discendenti tramite riorganizzazione degli assetti societari, andassero nella direzione di facilitare la gestione delle due realtà imprenditoriali di famiglia dopo la sua morte, così condividendo pienamente lo spirito dell’istituto. A comprova di questo anche l’intangibilità del patto che, come previsto, chiama in causa nel procedimento di specie anche il coniuge e tutti i legittimari coinvolti (ivi comprese compensazioni in denaro o natura), esattamente come in caso di procedimento successorio.