Imposta sostitutiva delle imposte dirette, ma anche riduzione dell’imposta di registro, ipotecarie e catastali
Tra le molte, interessanti novità affrancate dalla nuova Legge di bilancio, figura anche la possibilità di estromissione agevolata dei beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale, cioè l’occasione di estromettere dalla società quelle proprietà che la stessa non utilizza direttamente e che, in più, grazie alla manovra, beneficerà di una significativa riduzione d’imposta. Invece di applicare la tassazione ordinaria sulle plusvalenze al 26%, infatti, l’imprenditore potrà pagare un’imposta sostitutiva agevolata pari all’8%.
È l’art.1, comma 106 a definire i contorni di questa soluzione che si rivolge a tutti quegli immobili posseduti alla data del 31 ottobre scorso, stabilendo come “le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023”. Tra gli indubbi vantaggi della manovra: un’imposta sostitutiva delle imposte dirette d’importo generalmente accessibile, riduzioni dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Chi può beneficare di questa soluzione
L’agevolazione si rivolge alle sole imprese individuali e in particolare a quanti, al 31 ottobre 2022, beneficiavano della qualifica di imprenditore individuale (anche se in stato di liquidazione), purché la stessa gli fosse ancora riconosciuta al sopravvenire del 1° gennaio di quest’anno. Il tutto a prescindere dal regime contabile in adozione.
Ricalcando quando già evidenziato tempo addietro dall’Agenzia Entrate, inoltre, l’estromissione agevolata dei beni si estende anche all’eventuale erede dell’imprenditore morto dopo il 31 ottobre scorso, purché stia proseguendone l’attività imprenditoriale in forma individuale. Al pari, potrà beneficiare dell’agevolazione il donatario dell’azienda che abbia proseguito l’attività già del donante. Esclusi dal vantaggioso strumento di estromissione, invece, quanti, pur rientranti nei requisiti sopra descritti, abbiano dato in affitto od usufrutto l’azienda anteriormente allo scorso 1° gennaio.
Quali sono i beni strumentali immobili cui fa riferimento la norma
Sono definiti strumentali quei beni che, acquistati da un’azienda, vengano utilizzati per almeno un anno e contribuiscano fattivamente allo svolgimento delle attività dell’impresa stessa. Tra i beni strumentali immobili si possono distinguere quelli:
– “per natura” (anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore, se dati cioè in locazione o comodato, sono quei beni dotati d’intrinseche, tali caratteristiche da renderli non diversamente impiegabili se non per mezzo di radicali interventi trasformativi);
– “per destinazione” (a prescindere dalla classificazione catastale, rientrano in questa categoria i beni utilizzati in forma esclusiva per le finalità d’azienda, con esclusione dunque dei cosiddetti “immobili patrimonio” o d’uso promiscuo).
Gli immobili, per sottendere all’estromissione agevolata, se “per natura”, dovranno risultare regolarmente indicati nel libro inventari/beni ammortizzabili (per l’anno in corso dovranno invece essere dichiarati nel quadro RB). Quelli “per destinazione”, invece, se acquisiti dopo il 1° gennaio 1992 seguiranno le medesime regole dei “per natura”. In caso contrario potranno offrirsi a estromissione anche se non citati nell’inventario/libro cespiti, purché alla suddetta data fossero già, esclusivamente, impiegati per l’esercizio d’impresa.
Come procedere
Chiunque desideri avvalersi dello strumento d’estromissione agevolata dei beni strumentali dal patrimonio aziendale è tenuto ad operare manifestamente, dandone nota, alla dismissione del bene entro il 31 maggio 2023. Gli effetti avranno valore retroattivo al 1° gennaio.