Con l’ufficialità introdotti dettagli circa decorrenze, procedure d’accesso e controlli
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 aprile, la Legge n. 56 (cioè il decreto PNRR) è ufficialmente varata. Il nuovo credito d’imposta s’offre così per gli investimenti del piano transizione 5.0 tanto di quest’anno che per il prossimo. Il Ddl di conversione ha inteso apportare chiarimenti circa decorrenze, procedure di accesso al credito e iter di controllo. Un prossimo decreto interverrà infine in dettaglio alla definizione di limiti di costo per impianti fotovoltaici e batterie d’accumulo.
I beneficiari
Potranno adire alle agevolazioni, indipendentemente da dimensioni o settore d’appartenenza, tutte le imprese operanti sul territorio nazionale (residenti o stabili organizzazioni) che comprovino il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, adempimenti degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali. Sono escluse quante si trovino in stato di liquidazione volontaria, fallimento o destinatarie di sanzioni interdittive.
Gli investimenti del Piano transizione 5.0
Sono agevolabili gli investimenti operati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 nelle strutture operative in territorio italiano finalizzati, grazie a progetti d’innovazione, a ridurre il consumo energetico. Rientrano tra questi il ricorso a beni immateriali come sistemi tecnologici di monitoraggio ed efficientamento dell’energia, ma anche software per la gestione d’impresa acquistati congiuntamente ad essi. Tra i beni materiali figurano invece quanti concorrano all’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili. Rientrano infine tra i costi agevolabili spese per la formazione (purché ad opera di soggetti esterni individuati dal decreto) pari al 10% dell’importo destinato ai suddetti beni e fino a un massimo di 300mila euro.
Il credito d’imposta
È proporzionale alla riduzione dei consumi energetici e cadenzato su 3 range con incidenza variabile a seconda che il risultato green del progetto si configuri sulla struttura produttiva o nei processi innovativi oggetto dell’investimento. In particolare, se il progetto d’innovazione non è inferiore al 3% o la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non è inferiore al 5%, il credito d’imposta è pari a:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
Con la riduzione dei consumi in struttura superiore al 6% o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%:
- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
Qualora la riduzione dei consumi in struttura superi il 10% o la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%:
- 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
Il credito d’imposta, inoltre:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (come da art. 17 del DLgs. n. 241 del 9 luglio 1997);
- non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU (art. 1 comma 53 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007), al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 (art. 34 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000), al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti (come da art. 31 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010);
- non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale;
- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (come da artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR).