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Rinuncia abdicativa alla proprietà: lo strumento è ammissibile

La Cassazione pone fine a un’annosa questione, ma ne specifica i confini

 

La Cassazione è intervenuta, lo scorso 11 agosto, a porre chiarezza su un tema a lungo dibattuto e controverso. Con la sentenza n. 23093 ha stabilito infatti come sia ammissibile lo strumento della rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare: con l’occasione, le Sezioni Unite ne hanno inoltre definitivamente specificato natura, caratteristiche e limiti.

 

Il caso all’origine della sentenza

Le proprietarie di alcuni fondi non edificabili su cui insistevano vincoli di pericolosità idrogeologica, al fine di liberarsi degli stessi che, a fronte di nessun ritorno economico, le avrebbe anzi esposte a potenziali oneri, hanno espresso a un notaio l’intenzione di rinuncia formale con conseguente trascrizione della stessa: scelta successivamente impugnata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio. A loro dire tale rinuncia abdicativa unilaterale sarebbe stata illecita e avrebbe anzi delineato abuso del diritto. Il Tribunale di competenza si è quindi rimesso alla Cassazione chiedendo ai giudici di esprimersi circa “attinenza all’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili, nonché all’eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull’atto”, poiché detto strumento difettava da tempo (fatte salve alcune enunciazioni circostanziate all’occupazione appropriativa) d’una esaustiva definizione e dichiarazione di liceità. Con decreto del 29 febbraio 2024 la questione è stata affidata alle Sezioni Unite per l’enunciazione del principio di diritto.

 

Il dibattito giurisprudenziale

All’origine delle difficoltà interpretative di lunga data circa la rinuncia abdicativa di proprietà ci sono: da un lato, gli articoli n. 827, 1118, 1350 e 2643 del Codice Civile (che facevano propendere per il pieno diritto del proprietario di rimettere allo Stato i propri beni, senza necessità di accettazione da parte di quest’ultimo), e dall’altro il principio secondo cui l’eccessiva arbitrarietà nella disposizione dei beni e nell’esercizio della funzione sociale del diritto come da articolo 42, comma 2, della Costituzione, prefigurasse il rischio “proprietà acefale”.

 

I principi di diritto considerati

Due in particolare i principi richiamati dalla Cassazione:

  • La “rinuncia alla proprietà immobiliare come atto unilaterale e non recettizio” da parte di un privato che scelga di dismettere il proprio diritto secondo facoltà (art. n. 832 del Codice Civile) con conseguente obbligo dell’acquisto da parte dello Stato (art. 827 del Codice Civile 8).
  • La “rinuncia alla proprietà immobiliare… appaia, nondimeno animata da ‘fine egoistico’, non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo”.

La decisione delle Sezioni Unite

La Corte ha stabilito come la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare sia un negozio unilaterale, non recettizio, privo di effetti traslativi diretti e, come tale, possa dare seguito alla volontà del proprietario perfezionandosi con relativa trascrizione. Ne è conseguenza diretta l’automatico acquisto da parte dello Stato (come da art. 827 del Codice Civile). Il fatto che sussista una convenienza personale per il proprietario del bene, hanno quindi osservato i giudici, non può essere alla base dell’eventuale nullità della rinuncia. Alla nullità concorrono solo i casi di espresso divieto d’impiego dello strumento per determinate categorie di beni o particolari condizioni. Potrebbe infine risultare illegittimo qualora in presenza di violazione delle norme, ma non per il “fine egoistico” di trasferire allo Stato oneri o rischi connessi al bene.