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Diritto di recesso da Srl: la Cassazione sulle clausole vincolanti

Nella recente ordinanza si fa chiarezza sul mero gradimento e la “prigionia” del socio

Il diritto di recesso del socio che desideri abbandonare una Srl dipende e deve attenersi in primis a quanto previsto dall’atto costitutivo della stessa società, secondo quanto esplicitato dall’art. 2473 del Codice Civile. In particolare, laddove detto documento societario preveda il “necessario gradimento” degli altri soci o di organi societari, si delinea il diniego. Proprio su questo punto sono intervenuti i giudici della Corte di Cassazione il 29 gennaio scorso con l’ordinanza n. 2660, osservando il necessario sussistere di una negazione in concreto.

 

La tutela della libertà del socio nell’esercizio del diritto di recesso

L’osservazione interpretativa della Cassazione si rifà ai principi tutelativi alla base dell’art. 2469, comma 2, del Codice Civile: “Qualora l’atto costitutivo preveda   l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473”. Scopo della norma sarebbe infatti evitare che il socio possa ritrovarsi nella condizione di “prigioniero” della società. In assenza di un gradimento concretamente negato, dunque, l’eventuale norma che subordini il trasferimento della quota al “mero gradimento” è da ritenersi non ostativa.  Fermi restanti gli interessi a ché patrimonio sociale e rapporti societari si conservino al meglio, così da non ostacolare attività e benessere della società, anche la Riforma del diritto societario del 2003, occorsa in base ai decreti legislativi n. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, comprese successive modifiche e integrazioni, non è risultata persuasiva per la Cassazione, che ha risposto ai ricorrenti rammentando l’intento del Legislatore a potenziare il diritto di recesso nelle Srl a precipuo scopo di sottrarre la minoranza dagli atteggiamenti “tirannici” ad opera della maggioranza.

 

Diritto di recesso inesercitabile in caso di modifica della clausola sul “mero gradimento”

I giudici hanno quindi operato un altro importante discrimine interpretativo: in caso sussista la suddetta clausola statutaria che rimetta la possibilità di trasferimento delle partecipazioni al “mero gradimento”, il diritto di recesso non può essere esercitato se detta clausola sia espunta dallo statuto a seguito di una delibera. Tale delibera però dev’essere nell’interesse della società, e non della sola maggioranza assembleare.

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