Doppio conferimento regime controllato per riorganizzazione societaria

Lecito il doppio conferimento di partecipazioni in realizzo controllato

Secondo l’Agenzia delle Entrate può configurarsi l’abuso sulla base dell’holding period

Quando la riorganizzazione societaria può ricorrere più volte allo strumento del conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato senza che si configuri abuso dello stesso e conseguente illecito: a spiegarlo linterpello n. 160 dell’Agenzia delle Entrate, diffuso ieri.

 

Il procedimento che ha generato il dubbio

Se si trattasse di vantaggio fiscale indebito è il dubbio generato dall’applicazione di due, successive operazioni che avrebbero composto una riorganizzazione societaria. In particolare: con la prima i quattro soci, detentori ciascuno del 25% delle quote e diritto di voto, conferivano con la medesima proporzionalità le partecipazioni ad una neocostituita holding. In seconda battuta era quindi loro intenzione conferire nuovamente ciascuna quota in altrettante quattro holding unipersonali di nuova costituzione, ciascuna interamente ed esclusivamente partecipata dal conferente. Da qui il freno a proseguire e la domanda veicolata in interpello: stante le debite motivazioni, il fatto di aver attuato un doppio conferimento ex articolo 177, commi 2 e 2­bis del Tuir, configurerebbe una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10­bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000?

 

La risposta

Gli istanti, in osservanza della precedente risposta n.  215 del 26 aprile 2022, hanno dimostrato di non cadere nelle condizioni che avrebbero reso elusivo il conferimento di partecipazioni da parte di persone fisiche in una newco holding, dunque l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, richiamata la risposta ad interpello n. 30 dell’8 ottobre 2018, ha stabilito che il previsto procedimento non configuri in linea teorica abuso di diritto. Una condizione che tuttavia, ha sottolineato l’Agenzia, potrebbe riguardare il caso di una serie d’operazioni espressamente pensate per aggirare il limite temporale di 60 mesi (holding period) previsto dal comma 2-bis dell’art. 177 del Tuir. Detta cadenza è infatti stata prevista proprio per evitare che persone fisiche non in regime d’impresa sfruttino la riorganizzazione aziendale come pretesto per addivenire al più favorevole regime di tassazione IRES in luogo di quello IRPEF. Il doppio conferimento consentirebbe di avvantaggiarsi del regime PEX (art. 87 del Tuir) dopo soli 12 mesi in luogo dei previsti 60.