Quando nella Srl si scatena il conflitto d’interessi amministratori

Interessi discordanti: impugnazione, prescrizione e adempimenti operativi

La nozione di “conflitto d’interessi”, condivisa da numerose norme del Codice Civile, converge ad evitare che soggetti con specifico e qualificato ruolo nella sfera giuridica altrui possano abusare del loro potere al fine d’avvantaggiare propri interessi in contrasto con le finalità volute dal Legislatore. Nelle Srl il conflitto d’interessi tra amministratore e società si manifesta allorché, in relazione ad una determinata decisione, ad un vantaggio (anche potenziale) dell’amministratore corrisponda uno svantaggio per la società.

A disciplinare il conflitto d’interessi amministratori è l’articolo 2475-ter Del Codice Civile, che reca una disciplina autonoma diversa tanto dal previgente sistema che dalle attuali disposizioni in materia proprie delle Spa. Vediamo però in particolare di analizzare gli aspetti legati all’impugnazione dei contratti stipulati dagli amministratori e l’impugnazione delle relative delibere, loro prescrizione e adempimenti operativi.

 

Quando il contratto si può annullare per conflitto d’interessi amministratori

Secondo il comma 1 del succitato art. 2475-ter possono essere annullati, su domanda della società, i contratti conclusi in una situazione di conflitto di interessi da parte dell’amministratore unico, dell’amministratore delegato con poteri rappresentativi, degli amministratori rappresentanti in regime di amministrazione disgiunta e di quanti, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, siano privi dei corrispondenti poteri di gestione, purché il contratto in oggetto di controversia evidenzi come, in relazione ad una determinata operazione, l’interesse della società e quello dell’amministratore siano orientati in direzioni opposte.

Perché in particolare si possa considerare sussistente il conflitto d’interessi fra rappresentante e rappresentato, è necessario che il primo persegua interessi propri suoi personali (o anche di terzi) inconciliabili con quello della società, cagionandone danno. Va tuttavia detto che la norma non subordina l’annullamento del contratto alla produzione di un danno al rappresentato.

Se la legittimazione ad agire e in capo esclusivo alla società (così come l’onere della prova) in taluni, seppur rari casi, è stato sostenuto che l’impugnazione possa esser assunta anche dai soci (avvalendosi del potere gestorio di cui all’articolo 2479, comma 1 del Codice Civile) o dal singolo socio (in ragione del particolare diritto riconosciuto ex articolo 2468 comma 3 del Codice Civile). Si noti infine come il conflitto d’interessi attiene all’esercizio del potere di amministrazione e non a quello di eventuale rappresentanza: un amministratore che vanti la rappresentanza della società può dunque rappresentarla nell’attuazione di una decisione di amministrazione con la quale sia in conflitto purché non abbia concorso alla sua formazione o qualora il suo voto non sia stato determinante. In tal caso è opportuno che la delibera contenga l’autorizzazione a contrarre con sé stesso.

 

Termini di prescrizione

In caso di conflitto d’interessi degli amministratori l’azione di annullamento si prescrive in 5 anni a decorrere dalla data di conclusione del contratto.

Impugnabilità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione

In questo caso, sia che si tratti di decisioni collegiali che di quelle adottate a mezzo consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società e che comporti a quella un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’articolo n. 2477 del Codice Civile.