Per la Cassazione costituisce titolo esecutivo giudiziale autonomo e diretto
Il tema che ha visto il recente intervento della Cassazione riveste particolare importanza in materia di responsabilità dei soci illimitatamente responsabili nelle società di persone. La sentenza n. 27367 dello scorso 13 ottobre stabilisce infatti come, laddove sopravvenga un decreto ingiuntivo in forma definitiva nei confronti di una società in nome collettivo che coinvolga, in via solidale e incondizionata, anche i suoi soci, laddove quest’ultimi non operino opposizione, non potranno avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Il caso di specie
A seguito del mancato pagamento d’alcune forniture commerciali, una Snc aveva proceduto ad opposizione del decreto siglato dal giudice, ma altrettanto non avevano fatto i soci. Accertata l’assenza d’impugnazione da parte loro entro il previsto termine dei 40 giorni, questi si erano visti subentrare nell’esecutività del decreto e, successivamente, destinatari di un atto di precetto da parte del creditore. Portata la vicenda in aula, Tribunale e Corte d’Appello hanno riconosciuto il diritto dei soci al beneficio della preventiva escussione, ora tuttavia negato al vaglio della Cassazione.
L’aspetto legislativo
Il contendere prende le mosse in primis dall’art. 615 del Codice di procedura civile più volte aggiornato negli ultimi anni e centrale per quanto attenga la forma dell’opposizione. I soci della Snc, al fine di corroborare la loro posizione non debitoria, hanno anche richiamato gli articoli 2304 (responsabilità dei soci), e 2291 del Codice Civile (nozione).
La decisione
La Cassazione, richiamati i precedenti orientamenti n. 8911 del 1992, 15376 del 26 luglio 2016, 15867 del 13 giugno 2019 e 36942 del 16 dicembre 2022, ha stabilito il lecito agire del creditore e spiegato come, stante le premesse del caso, il titolo esecutivo sia da intendersi non più solo un credito sociale, ma personale, proprio e diretto, dei soci in quanto persone fisiche.
Questo il principio di diritto enunciato dai giudici: “In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell’obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi. Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società insensibile pure ad un eventuale accoglimento dell’opposizione di quest’ultima”.