Debiti personali e aziendali, nodo obbligazioni, recesso ad nutum e trasformazione in Srl
È noto come i soci di una Società in nome collettivo rispondano in solido per le obbligazioni sociali, mentre un loro specifico e diretto creditore non possa rifarsi sul patrimonio della società. Ma quali responsabilità gravano il socio di una Snc in caso di debiti aziendali? E quali eventuali azioni può avviare a propria tutela?
Le Società in nome collettivo
Le Snc, disciplinate dagli artt. 2291-2312 del Codice civile, si caratterizzano per una forma societaria priva di personalità giuridica in cui prevale l’elemento soggettivo (cioè i soci) rispetto al capitale. Rappresentano il modello più semplice di società commerciale (non a caso sono frequenti in attività artigiane o di dimensioni modeste), anche se il loro esercizio può essere allargato al non commerciale. Previo accordo della totalità dei soci, la legge prevede inoltre che ad uno o più di essi possa essere conferito specifico potere amministrativo e di rappresentanza.
Debiti personali e aziendali
Un fondamentale distinguo sugli eventuali debiti contraibili discrimina quelli personali dagli aziendali. Nel caso dei primi la società non corre il rischio d’esser coinvolta: il creditore non può cioè chiedere la liquidazione della società (art. 2305 del Codice civile) ma al più opporsi alla prosecuzione del rapporto sociale dopo la scadenza normalmente prevista dall’atto costitutivo. Il debito contratto dalla società, di contro, sia pure ad opera del solo legale rappresentante, pone tutti i soci nella posizione debitoria.
Eventuale subentro in una Snc
Anche l’imprenditore che subentrasse come socio, rilevando le quote di una società con pregressi debiti, dovrà parimenti risponderne con il suo patrimonio. A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2435 del 2019, nella quale si specifica che anche in assenza di preventiva conoscenza del debito dalle scritture contabili e dai bilanci, chi dovesse entrare a far parte di una Snc gravata da obbligazioni sociali anteriori al suo ingresso, è passibile di pignoramento dei propri beni personali al fine del ripianamento del dovuto.
Modi per sottrarsi alla responsabilità verso i creditori
Il succitato subentro d’un nuovo socio rappresenta per chi gli ceda (in toto) le proprie quote una delle soluzioni per sottrarsi alla responsabilità. In questo caso, come in quello del recesso, tuttavia, è fatto obbligo di dare debita conoscenza ai terzi (dunque anche agli eventuali creditori) della scelta. Solo qualora questo avvenga attraverso “mezzi idonei”, e cessione o recesso siano stati debitamente iscritti nel Registro delle Imprese, l’ex socio potrà considerarsi non più responsabile delle eventuali obbligazioni contratte dalla società dopo la sua uscita. Come riferito dall’art. 2290 del Codice civile, tuttavia, benché uscente, lui o i suoi eredi resteranno responsabili per le azioni sociali precedenti, coerentemente al principio di responsabilità patrimoniale. Circa l’azione di recesso, inoltre, va osservato come lo stesso non sia una libera e unilaterale decisione che un socio possa prendere quando lo desideri: se la società è stata costituita a tempo indeterminato è infatti obbligato a darne preavviso, mentre in quella a tempo determinato è costretto a fornire una giusta causa che sarà sottoposta ad approvazione. Può sottrarsi all’obbligo della giusta causa solo se lo statuto della Snc prevede il “recesso ad nutum”, che consente ai soci di abbandonare la società in qualsiasi momento senza dare spiegazioni. Tutto questo comunque non esclude eventuali azioni impeditive da parte dei creditori aziendali che, preventivamente informati della decisione, potranno intervenire esercitando i loro diritti. È del resto chiaramente indicato dall’art. 2290 come: “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento”.
Altro strumento nelle disponibilità dei soci è infine trasformare la Snc in una società che non preveda responsabilità solidale e illimitata dei soci (cioè una Srl o una Sas). Ovviamente i creditori, verso cui attiene il già citato obbligo informativo, potranno opporre dissenso (entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione) e ottenere che la costituenda società non escluda a carico dei singoli soci l’obbligo ad onorare i debiti pregressi (art. 2500 quinquies del Codice civile).