Dopo la Cassazione anche l’Agenzia delle Entrate esprime parere favorevole
Con la Risoluzione n. 12 del 14 febbraio scorso anche l’Agenzia delle Entrate, precedentemente in disaccordo, ritiene che nel patto di famiglia la liquidazione da parte del legittimario assegnatario agli eventuali legittimari non assegnatari benefici a livello fiscale dell’aliquota del 4% in luogo di quella del 6% e che la franchigia sia da intendersi pari a un milione di euro e non solo 100mila.
Vari cambi d’opinione
La prima a intervenire sul tema a scopo chiarificatore era stata la Cassazione, con l’Ordinanza n. 32823 del 21 novembre 2018. All’origine: l’interpretazione dell’art. 768 del Codice Civile laddove si accenna in particolare all’assegnazione a favore degli eredi di quote societarie e l’eventuale iter liquidatorio a carico dell’assegnatario nei confronti degli altri legittimari non assegnatari. La procedura, in seno al patto di famiglia, secondo un primo parere della Cassazione non avrebbe dovuto beneficiare di agevolazioni. Due anni più tardi, tuttavia, il cambio di rotta: la Sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020 vede infatti la sezione tributaria della Corte di Cassazione modificare l’orientamento circa la disciplina fiscale. L’Agenzia Entrate si era espressa in proposito in due distinte occasioni: con la circolare 3/E del 22 gennaio 2008 prima, e la 18/E del 2013 poi. Anch’essa in origine insisteva che il conguaglio in favore dei legittimari non assegnatari dovesse essere assoggettato all’imposta di donazione sulla base del rapporto esistente tra soggetto assegnatario e non assegnatario. Il recente cambio d’orientamento l’ha vista invece allinearsi a quanto valutato e rivisto dalla Cassazione.
Una nuova direzione
Già la Cassazione, nel 2020, aveva precisato come l’eventuale compensazione da parte dell’assegnatario dell’azienda, andasse ai fini fiscali inquadrato come liberalità del disponente nei confronti dei legittimari non assegnatari. Riprendendo l’art. 768-quater del Codice civile, la recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha invitato ora gli uffici a “riesaminare i procedimenti pendenti interessati dalla questione” alla luce delle suddette indicazioni e, in particolare, al presupposto che “ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle ‘attribuzioni compensative disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario”.