Nel Dlgs chiarimenti, regole più omogenee, riduzione di alcune limitazioni
Lo scorso 30 aprile il Consiglio dei Ministri ha dato corso, in attuazione della Legge n. 111 del 9 agosto scorso (“Legge delega sulla riforma fiscale”), ad una complessa opera revisionale del regime impositivo per i redditi delle persone fisiche (IRPEF), ma anche per società ed enti (IRES). Le indicazioni sono contenute in un Decreto legislativoche, approvato in esame preliminare, spazia sulla disciplina relativa alla determinazione di:
- reddito agrario (includendo anche le cosiddette “colture fuori suolo”);
- redditi da lavoro dipendente (con ampliamento dele componenti escluse dalla formazione stessa del reddito);
- redditi da lavoro autonomo (con l’introduzione dei principi di “onnicomprensività” e di “neutralità fiscale”);
- redditi diversi (per terreni edificabili ricevuti in donazione);
- redditi d’impresa.
In merito a quest’ultimi il CDM ha osservato in particolare come si realizzi: “una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa”. Per quanto concerne poi la determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, è fatta modifica del trattamento tributario:
- delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
- della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
- delle differenze sui cambi.
I conferimenti d’azienda
Il Dlgs introduce, tra le altre cose, una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili finalizzata ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente vigenti. In particolare, per la società conferitaria, è introdotta la possibilità “di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento“.
I conferimenti di controllo ex articolo 177, comma 2 del TUIR
Il Dlgs prevederebbe una nuova apertura: la persona fisica potrà conferire in neutralità indotta partecipazioni in una conferitaria facendole così acquisire tanto il controllo in società residenti (si veda in proposito la lettera a dell’art. 73 del TUIR) che in quelle non residenti (lettera d dell’art. 73 del TUIR). La neutralità fiscale indotta verrebbe inoltre conseguita anche qualora l’operazione di conferimento risulti minusvalente.
I conferimenti di partecipazioni qualificate ex articolo 177, comma 2 – bis del TUIR
Il decreto prevederebbe infine, in caso di conferimenti di partecipazioni a favore della medesima conferitaria erogati da più soggetti riconoscibili (art. 5, comma 5 del TUIR) come “familiari”, la non applicabilità della condizione di unipersonalità della conferitaria.