Crediti non spettanti e inesistenti: per quest’ultimi decadenza lunga

La Cassazione, Sezioni unite, sul termine di decadenza dell’accertamento tributario  

Con la sentenza n. 34452 dell’11 dicembre è fatta chiarezza sulla distinzione tra crediti non spettanti e inesistenti, così risolvendo un contrasto interpretativo che ha permesso d’individuare un termine per l’esercizio dell’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Grazie alle osservazioni delle Sezioni unite della Cassazione, le due tipologie di credito d’imposta, in precedenza accomunati dalla decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello d’utilizzo, vedono i non spettanti sottostare ai normali termini d’accertamento, mentre gli inesistenti beneficiare del lasso temporale più lungo.

Crediti non spettanti e inesistenti

A circoscriverne gli estremi e dettarne la definizione è la normativa sulle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo numero 471 del 18 dicembre 1997, successivamente ripresa dal Dlgs n. 158 del 24 settembre 2015 in particolare ai commi 4 e 5. È così definito il credito non spettante come quello in cui il contribuente commetta errori di qualificazione o quantificazione del dovuto (con conseguente sanzione per l’indebita compensazione pari al 30%), mentre l’inesistente quello in cui si palesi documentazione assente o non veritiera, presupposti dunque ostativi a liquidazione immediata (in questo caso la compensazione prevede una sanzione dal 100 al 200%).

La sentenza

La sentenza in oggetto prendeva le mosse da un ricorso contro l’Agenzia delle Entrate da parte del legale rappresentante di una società che eccepiva l’atto di recupero di alcuni crediti d’imposta indebitamente compensati dall’impresa. La Sezione Tributaria, ravvisando un contrasto interpretativo sulla distinzione tra crediti d’imposta inesistenti e crediti d’imposta non spettanti (già oggetto di contrasti giurisprudenziali) ha richiesto l’assegnazione della stessa alle Sezioni Unite civili, al fine di stabilire la misura delle sanzioni applicabili e l’individuazione del termine per l’esercizio della potestà accertativa.

I giudici delle Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi:

“In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, all’azione di accertamento dell’erario si applica il più lungo termine di otto anni (…) quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza (…) allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento”.