parere su realizzo controllato con conferimenti plurimi Studio Gnecchi

Sì a più conferimenti in regime di realizzo controllato

Dall’Agenzia delle Entrate due risposte sdoganano e chiariscono la procedura

Non sono abusivi plurimi conferimenti che sfruttino il regime del realizzo controllato e non è nemmeno sindacabile il momento in cui il socio decide di operare l’eventuale conferimento: questo in sintesi quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nelle recentissime risposte n. 216 e 217.

 

Non si prefigura abuso del diritto

Per l’AE sarebbe lecito ricorrere allo strumento del realizzo controllato per una sequela di conferimenti di partecipazioni così come non risulterebbero irregolari i regimi fiscali a quelli applicabili. La risposta n. 216 del 5 novembre scorso interviene in particolare su quanto attiene alle disposizioni dell’art. 175 e 177, commi 2 e 2-­bis del Tuir osservando come non emergano elementi ostativi a plurimi, successivi o contemporanei conferimenti.

All’origine del dubbio, l’intenzione di una holding che intende operare una complessa riorganizzazione societaria finalizzata a un cambio generazionale e conseguente concentrazione del controllo su di un unico soggetto. Scopo della richiesta di parere era assicurarsi che nell’ordinamento tributario nazionale non vi fossero eccezioni a conseguire un realizzo controllato delle partecipazioni conferite operando in modo coordinato i diversi regimi.

Proprio sull’interconnessione dei conferimenti si è concentrata l’Agenzia delle Entrate per stabilire se vi fossero ostacoli o abusi fiscali, osservando infine come l’eventuale delinearsi di quest’ultimi prevederebbe il conseguimento d’un vantaggio fiscale indebito, l’assenza di sostanza economica e l’essenzialità del raggiungimento d’un vantaggio fiscale. Condizioni d’irregolarità che, nel caso specifico, non risultano: di conseguenza la ristrutturazione societaria può considerarsi legittima.

 

Acquisto di azioni proprie e successiva scissione asimmetrica

La risposta n. 217 interviene infine a chiarire se si configuri abuso di diritto (ai sensi dell’articolo n. 10 bis della legge n. 212 del 2000) in seno ad un’“operazione d’acquisto di azioni proprie e scissione parziale asimmetrica nell’ambito dei settori delle imposte dirette (IRES, IRPEF e IRAP) e delle imposte sostitutive sui redditi diversi e/o ritenute alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale e, più in generale, degli obblighi gravanti sui sostituti d’imposta”.

L’Agenzia delle Entrate osserva come nel caso di specie l’acquisto di azioni proprie comporti una tassazione mitigata dalla Pex (esenzione fiscale sulle plusvalenze), mentre la successiva scissione si configuri in base dell’art. 173 del Tuir come operazione neutrale, in quanto il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa. Essendo la prima operazione funzionale alla seconda, ha osservato il parere, a maggior ragione non si delinea alcuna ipotesi di vantaggio fiscale indebito.