Niente più cumulo delle donazioni fatte in vita nel calcolo delle imposte successorie
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 29/E dello scorso 19 ottobre, ha accolto quanto consolidato dagli orientamenti giuresprudenziali di legittimità e così ufficializzato la non applicabilità dell’istituto del “coacervo successorio” nel calcolo di aliquote e franchigie. Resta in uso il “coacervo donativo” ma con esclusione del periodo in cui risultava abrogato.
Coacervo successorio e donativo
Contenuto nel Dlgs 346 del 31 ottobre 1990, il Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, l’istituto del coacervo successorio prevedeva che, ai fini del calcolo delle imposte di successione, gli eredi dovessero sommare al valore della ricevenda eredità quanto in precedenza già dallo stesso ottenuto sotto forma di donazione. Scopo del risultante cumulo era verificare l’eventuale superamento tetto, franchigia esente, di 1 milione di euro per il coniuge e i parenti diretti o dei 100mila previsti per fratelli o sorelle.
Il coacervo donativo, di contro, disciplinato in particolare dall’art. 57, comma 1, del suddetto TUS, vuole che “Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione sia maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario” (comprese quelle presunte di cui all’art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell’art. 1, comma 4, oltre a quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59).
Le pronunce della Cassazione
I giudici sono intervenuti in più occasioni sul tema. Con l’ordinanza n. 22738 del 20 ottobre 2020 hanno nello specifico osservato come fosse da ritenersi abrogato l’art. 8 comma 4 del TUS col quale si prevedeva “il cumulo del donatum con il relictum al solo fine di determinare l’aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall’aliquota fissa sul valore non dell’asse, ma della quota di eredità o del legato”. A motivare la Cassazione la soppressione del sistema dell’aliquota progressiva in ragione della Legge n. 342 del 21 novembre 2000, concetto peraltro in seguito ribadito in svariate pronunce tra il novembre 2020 e l’agosto 2022.
Risale invece all’11 maggio 2017 (pronuncia n. 11677) il primo intervento sul coacervo donativo finalizzato ad avallare l’inclusività dello stesso a fini di cumulo anche per il periodo in cui non era vigente (cioè nel lasso temporale compreso tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006). La Cassazione, successivamente, ha tuttavia mutato indirizzo: la sentenza n 727 del 19 gennaio 2021 esprime infatti chiaro dissenso a prendere in considerazione detto intervallo. Tre successive pronunce sono tornate quindi sul tema, ribadendo il concetto e consolidando in merito la chiara posizione dei giudici.
L’ufficialità dell’Agenzia delle Entrate
A metter un punto fermo alla questione, come anticipato, è giunta ora la circolare dell’Agenzia che, proprio prendendo le mosse dalle numerose considerazioni operate in Cassazione, ha stabilito l’inattualità del coacervo successorio e il sussistere del donativo, ma con esclusione del citato periodo compreso tra fine 2001 e 2006. Non ultimo la circolare trova occasione per invitare “le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività di liquidazione dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni”.