Immobili donati: nessuna restituzione da parte dei terzi acquirenti

C’è l’ok del Senato alla norma che cambia il diritto ereditario

 

La seduta dell’8 ottobre scorso ha visto il Senato licenziare il DDL “Semplificazioni” che, se troverà concorde anche la Camera, potrebbe rimuovere l’obbligo, da parte di terzi acquirenti di un bene immobile donato, di restituirlo agli eventuali eredi del donate.

 

Ottant’anni di diritti a favore degli eredi

La disposizione, già in precedenza contenuta e stralciata dal DDL “Bilancio” dell’anno scorso, interverrebbe a modificare una norma datata al 1942 (Regio Decreto n.262) e successivamente confluita negli articoli 560 e successivi del Codice Civile, secondo cui alla morte del donante di un bene immobile, i legittimari di quest’ultimo hanno il diritto di rientrare in possesso dello stesso non solo sottraendolo all’eventuale donatario, ma anche imponendone la restituzione da parte dell’eventuale terzo che da questi l’avesse acquistato. Un diritto, tra l’altro, quello esercitabile da moglie, figli e ascendenti del defunto esclusi dalla successione o destinatari di una quota inferiore al dovuto a causa dell’insufficienza patrimoniale del de cuius, che consentirebbe loro di agire contro l’acquirente del bene donato fino a vent’anni dopo la data della donazione stessa. Detto limite temporale, in più, può addirittura essere prolungato a tempo indefinito qualora coniuge e parenti in linea diretta risultino firmatari d’un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione notificato al donatario.

 

I motivi dietro l’atteso cambio di rotta

Se qualcuno accusa la riforma d’avvantaggiare eventuali eredi troppo scaltri e manipolatori, riducendo le tutele della quota di legittima, la ratio dietro la scelta dei senatori è chiara: il mercato degli immobili donati è stato a lungo tenuto sotto scacco dall’eccesso di diritti in capo agli eredi, raffreddando le decisioni d’eventuali acquirenti ma anche limitando l’erogazione di mutui o ipoteche.

 

Cosa cambierebbe in caso di approvazione da parte della Camera

Se il secondo avallo trasformasse in legge quanto contenuto nel DDL Semplificazioni, il suo articolo 44 darebbe in particolare seguito alla modifica degli articoli n. 561, 562 e 563 del Codice Civile, mantenendo sì fermo l’obbligo del donatario alla restituzione dell’immobile (o suo valore equivalente) a integrazione della quota spettante ai legittimari, ma senza coinvolgere l’eventuale nuovo proprietario. Qualora approvata, la nuova disciplina presiederebbe solo le successioni avviate successivamente la sua entrata in vigore, a prescindere dalla data della donazione.