Donazioni genitori figli tasse Cassazione

Liberalità indirette o donazioni informali genitori-figli: nessuna imposta

Se non c’è obbligo di registrazione (fatti salvi casi particolari) non scatta la tassazione

Una liberalità che veda il passaggio di denaro tra genitori e figli o il sostegno economico indiretto (come accade di frequente in caso quest’ultimi acquistino un immobile) non deve sottostare al versamento d’imposte. Fanno eccezione solo procedimenti che interessino ammontare superiore al milione di euro, oppure casi in cui una delle due parti, nell’ambito di procedimenti finalizzati ad accertamento tributario, non decida di registrare la donazione.

Sarebbe proprio quest’ultima, cui non sono di norma tenuti genitori e figli, il discrimine. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, come spiegato nella Sentenza n. 7442 depositata il 20 marzo scorso, in assenza di atti sottoposti a registrazione non sarebbe motivata alcuna tassazione. 

 

Prima del chiarimento

Le considerazioni dei giudici di Cassazione vengono a dirimere una questione sino ad oggi confusa e variamente interpretabile. La disciplina di merito era tracciata dall’articolo 56 bis, comma 1, del Dlgs n. 46 del 31 ottobre 1990(Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) e successivamente complicata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 dell’11 agosto 2015.

A ingenerare confusione, in particolare, l’inadeguato distinguo a tema imposta sulle donazioni tra liberalità che adottino la formula della donazione (come previsto  dall’art. 769 del Codice Civile e donativi che, prefigurandosi come manifestazione di capacità contributiva, anche se esenti da obbligo di registrazione, possono incappare nella tassazione in conseguenza a procedimenti d’accertamento (non ultimo in caso di trasferimento genitori-figli di denaro derivante da attività finanziarie detenute all’estero).

 

L’intervento della Cassazione

Prendendo le mosse dai suddetti indirizzi normativi e allargando la riflessione a donazioni indirette (come gli atti di compravendita a favore di un soggetto ma pagati da persone diverse dall’acquirente), la Cassazione stabilisce dunque che quelle, così come le donazioni informali (ove cioè non risulti nulla di scritto) non debbano considerarsi soggette a tassazione. Solo successive “confessioni” che le enuncinino potrebbero mutare gli obblighi.

Da questa premessa i giudici muovono riflessioni anche alle donazioni indirette che emergano da atti soggetti alla registrazione. Stante la “facoltà” del contribuente alla registrazione volontaria e il “potere” d’accertamento da parte dell’Amministrazione solo in caso di cifre superiori al milione di euro e rilevazione in seno ad accertamento tributario, in assenza di detti presupposti l’imposta sulle liberalità indirette evidenziate a seguito di atti soggetto a registrazione non è dovuta.