La Cassazione: conta l’autonomia funzionale già esistente al trasferimento
Un unico rogito notarile può nascondere due operazioni fiscalmente ben distinte: lo conferma l’ordinanza n. 23040 del 10 luglio scorso con cui la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato che la cessione di immobili ancora allo stato grezzo resta soggetta a IVA (e non a imposta di registro) quando manca un vero e proprio complesso aziendale. Una pronuncia che offre indicazioni preziose tanto per chi opera in ambito immobiliare che nelle riqualificazioni fiscali degli atti di compravendita.
Il caso di specie
La vicenda nasce da un avviso di accertamento relativo all’IVA 2019 con cui l’Agenzia delle Entrate disconosceva il credito d’imposta di una società, sostenendo che l’operazione immobiliare alla base della detrazione integrasse, de facto, una cessione d’azienda esclusa dal campo IVA e soggetta a imposta di registro. Il rogito, benché unico, riguardava in realtà due compravendite distinte: un fabbricato strumentale già completo (correttamente tassato a registro), e tre unità immobiliari ancora in corso di costruzione (assoggettate a IVA). Sia in primo grado che secondo grado i giudici avevano dato ragione alla contribuente, escludendo che gli immobili al rustico, privi di impianti e rifiniture, potessero configurare una cessione aziendale. Ne era conseguito il ricorso per Cassazione rigettato con l’ordinanza in oggetto.
Quando si configura la cessione d’azienda
In assenza d’una nozione tributaria autonoma di azienda, hanno osservato i giudici, occorre rifarsi all’art. n. 2555 del Codice Civile, che la definisce come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Secondo l’ormai consolidato orientamento della Cassazione, si configura cessione d’azienda soggetta a imposta di registro ogniqualvolta i beni trasferiti, considerati nel loro insieme, conservino (anche solo potenzialmente) un residuo di organizzazione idoneo all’esercizio dell’attività d’impresa. Il tutto senza che rilevi l’attualità dello svolgimento della stessa né il mancato trasferimento di clientela, fornitori o dipendenti. La cessione di singoli beni privi di tale organizzazione, dunque, resta assoggettata a IVA.
Perché nel caso di specie l’azienda non c’era
Nello specifico giudizio di merito è emerso, anche a seguito del sopralluogo dei funzionari dell’Agenzia, che gli immobili oggetto del contendere erano “al rustico”: privi cioè d’impianti e divisioni interne che, compatibilmente con altre finiture, li avrebbero messi in condizione di generare qualsivoglia reddito. Nel caso di specie, non ultimo, venivano a mancare: prosecuzione della medesima attività da parte della cessionaria, riassunzione del personale e trasferimento della clientela. La Cassazione, in linea con quanto descritto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE relativamente alla nozione stessa di trasferimento d’azienda, ha infine ribadito come l’autonomia funzionale del complesso ceduto debba preesistere al trasferimento. Un principio che già il giudice d’appello aveva correttamente applicato con un accertamento di fatto non sindacabile in sede di ricorso.
La decisione e le ricadute operative
Nel rigettare il ricorso la Cassazione ha dichiarato, in conclusione, inammissibili o infondate tutte e quattro le istanze avanzate dall’Amministrazione finanziaria, al contempo confermando il principio (già affermato in precedenza) secondo cui: la qualificazione dell’operazione come cessione d’azienda o di singoli beni va condotta caso per caso, valutando la sostanza economica del trasferimento e non la sola forma dell’atto.
