Anche con più soggetti interposti, il fiduciario infedele risponde del danno
Con l’ordinanza n. 17151 del 15 giugno 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che la violazione del patto fiduciario obblighi al risarcimento del danno anche quando la partecipazione sia transitata attraverso più soggetti interposti, reali o giuridici. Un socio affida la propria partecipazione a un fiduciario, ma questi la cede a terzi lungo una catena di passaggi che ne rendono difficile il recupero.
Il patto fiduciario nelle partecipazioni sociali
Si tratta dell’accordo attraverso cui un soggetto trasferisce formalmente ad un’altro la titolarità di quote o azioni, tuttavia riservandosi la sostanza dell’interesse economico. Lo strumento, in pratica, rende sì il fiduciario proprietario a tutti gli effetti, ma lo vincola all’esercizio dei diritti sociali nell’interesse del fiduciante e a retrocedere a quest’ultimo la partecipazione qualora lo richieda. La sopracitata ordinanza ha visto la Cassazione ribadire come tale negozio, assumendo a titolo probante quanto riferito da testimoni o presunzioni, non richieda di necessità forma scritta: condizione che vale anche in caso la società detenga immobili nel proprio patrimonio.
Il caso di specie una catena di cessioni fiduciarie
All’origine del contendere: la partecipazione in una società a responsabilità limitata intestata fiduciariamente a un soggetto che, invece di restituirla al legittimo titolare, l’aveva progressivamente trasferita ad altri intestatari. Il fiduciante, rimasto privo della propria quota, aveva agito in giudizio chiedendo l’accertamento del vincolo fiduciario e la condanna dei vari soggetti coinvolti nella catena di cessioni fiduciarie. Sia il tribunale che la Corte d’appello avevano respinto la domanda, ritenendo che l’interposizione di più soggetti spezzasse il legame tra fiduciante e ultimo intestatario, rendendo così vano il tentativo di recupero della partecipazione. Di altro parere si è dimostrata la riflessione della Cassazione.
Le motivazioni
Cassato la decisione di merito, i giudici hanno chiarito come la presenza di una pluralità di intestatari lungo la catena non esclude affatto la responsabilità dell’ultimo fiduciario così come quella di quanti, in concorso con lui, abbiano concorso a impedire la restituzione della quota. Il diritto al risarcimento del danno sorge infatti ogniqualvolta il fiduciante dimostri, anche tramite presunzioni, l’esistenza di un pregiudizio concreto riconducibile alla condotta inadempiente, senza che sia necessario evocare in giudizio ciascun anello della catena, incluso l’ultimo intestatario formale. La Cassazione ha richiamato il principio della interposizione reale, distinguendola nettamente dalla simulazione, e sottolineando come il fiduciario resti sempre obbligato a riversare al fiduciante anche i dividendi maturati nel frattempo.
Le implicazioni pratiche
La pronuncia offre una tutela più solida a chi ricorre all’intestazione fiduciaria delle proprie partecipazioni, un istituto diffuso nella gestione di società di famiglia, operazioni di riorganizzazione societaria e patti tra soci. Chi si affida a un fiduciario dispone ora di un argomento più robusto per ottenere ristoro anche in presenza di manovre elusive articolate su più passaggi societari. Resta comunque essenziale documentare con precisione l’accordo (come detto anche in forma non scritta ma comunque verificabile) per poter dimostrare in giudizio sia l’esistenza del vincolo sia l’entità del danno subito.
