Riporto perdite fiscali infragruppo Studio Gnecchi

Riporto perdite fiscali infragruppo: via libera nelle operazioni straordinarie

Con il nuovo regime le perdite viaggiano libere tra le società del gruppo

Riorganizzare un gruppo societario attraverso fusioni, scissioni o conferimenti non comporta più il rischio di perdita delle pregresse “perdite fiscali”. L’articolo 177-ter del Tuir, reso pienamente operativo dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2025, ha infatti introdotto un regime di libera circolazione delle perdite fiscali maturate durante il periodo trascorso continuativamente nel medesimo gruppo. Così facendo sono stati superati i precedenti vincoli previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi.

 

L’integrazione all’articolo 177-ter

L’articolo 177-ter, a sua volta introdotto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024 e successivamente integrato dal Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025, stabilisce che i limiti ordinari al riporto delle perdite fiscali non si applichino quando le operazioni straordinarie interessano soggetti appartenenti allo stesso gruppo. Detti limiti (disciplinati dagli articoli 84 comma 3, 172 comma 7, 173 comma 10 e 176 comma 5-bis del Tuir) comprendono il cosiddetto “test di vitalità aziendale” e il tetto limite derivante dal patrimonio netto contabile della società le cui perdite s’intendono riportare. Finora, dunque, anche una riorganizzazione priva d’intenti elusivi rischiava di disperdere posizioni fiscali maturate legittimamente all’interno del medesimo perimetro societario.

 

Perdite infragruppo e perdite omologate

Il Decreto attuativo distingue in particolare due categorie di perdite meritevoli di disapplicazione:

  • le infragruppo (quelle cioè maturate in periodi d’imposta nei quali le società coinvolte appartenevano già, sin dall’apertura dell’esercizio, alla medesima compagine di gruppo, individuata secondo il controllo di diritto o di fatto, secondo quanto previsto dall’articolo n. 2359 del Codice civile);
  • le omologate (riguardano posizioni pregresse all’ingresso nel gruppo che abbiano già superato positivamente i test di vitalità e i limiti patrimoniali previsti dal Tuir. Una volta validate, questo tipo di perdite sono da considerarsi conseguite nel periodo in cui l’indagine si è conclusa con esito favorevole, senza dunque rischio d’ulteriori verifiche in occasione di successive riorganizzazioni).

 

Anzianità di gruppo e regole attuative

Il Decreto del 27 giugno dell’anno scorso ha inoltre fissato anche il criterio della cosiddetta “anzianità di gruppo”. Qualora infatti due società di diversa origine confluiscano in un’unica realtà, questa erediterà sempre l’anzianità più recente, così impedendo che perdite lontane nel tempo beneficino indebitamente della libera circolazione. Il Decreto ha infine esteso queste regole attuative anche alle eccedenze “ACE” e agli interessi passivi indeducibili, in questo modo allineandosi alla disciplina del consolidato fiscale nazionale senza tuttavia senza sostituirla.