Soggetti Assimiliati Holding Test Studio Gnecchi

Soggetti assimilati alle holding: nuovo test sui ricavi per l’art. 162-bis del Tuir

Il Decreto Omnibus introduce la soglia del 50% per i soggetti assimilati

A introdurre la novità il Dlgs n. 148 del 7 agosto scorso introducendo un parametro quantitativo finora assente nella norma: solo quando i proventi finanziari superano la metà dei ricavi complessivi la qualificazione muta, con riflessi diretti sulla base imponibile Irap e sui relativi obblighi dichiarativi delle cosiddette holding miste.

 

Cosa cambia

Il quarto correttivo al Decreto “Omnibus” interviene sull’articolo 162-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, introducendo il nuovo comma 3-bis. La disposizione riguarda i cosiddetti soggetti assimilati alle holding industriali, ossia le società di partecipazione non finanziaria che svolgono anche attività finanziarie infragruppo non rivolte al pubblico (quali finanziamenti, rilascio di garanzie, determinate operazioni di acquisto di crediti e cash pooling). Fino ad oggi la norma non richiedeva alcuna soglia d’esclusività o prevalenza per tali attività accessorie, con conseguente rischio di riqualificazione fiscale a prescindere dal loro reale peso nel bilancio complessivo dell’impresa e dalla effettiva strategia industriale perseguita dagli amministratori.

 

Il nuovo test sui ricavi al 50%

La riforma introduce un parametro economico puntuale: la qualificazione come soggetto assimilato scatta soltanto se i proventi da interessi e dividendi derivanti dalle attività finanziarie non rivolte al pubblico superano il 50% dei ricavi complessivi della società, calcolati sulle grandezze del conto economico. Si tratta di un vero e proprio “income testche affianca, senza sostituirlo, l’“asset test” già previsto per le holding industriali propriamente dette e fondato sul peso delle partecipazioni nell’attivo patrimoniale. Le due misurazioni restano infatti autonome. Per le holding pure (nelle quali cioè l’assunzione di partecipazioni costituisce l’attività esclusiva), il nuovo test di prevalenza non trova tuttavia applicazione, poiché la qualificazione discende automaticamente dall’oggetto sociale.

 

Ricadute pratiche per imprese e professionisti

La qualificazione non è un dettaglio meramente formale: incide infatti sulla base imponibile Irap. L’articolo 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 assoggetta infatti a imposta anche componenti di natura finanziaria che per le società commerciali ordinarie restano invece esclusi ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto. Per amministratori e professionisti diventa dunque necessaria una verifica annuale del rapporto tra proventi finanziari e ricavi complessivi, da condurre in sede di approvazione del bilancio, così da accertare per tempo un eventuale mutamento della qualificazione fiscale e predisporre coerentemente gli adempimenti dichiarativi conseguenti, incluso il coordinamento con la disciplina della derivazione rafforzata del reddito d’impresa.