L’Agenzia delle Entrate separa dividendo e sopravvenienza attiva
Specialmente nelle società a ristretta base familiare non è infrequente che i soci decidano di ripartire gli utili non in base alla quota di capitale posseduta, ma riconoscendo maggiori proporzionalità di dividendi a chi ad esempio eroghi prevalente impegno gestionale o, semplicemente, necessiti di liquidità. Con la risposta all’interpello n. 90 del 31 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come tassare queste distribuzioni, stabilendo come la sola quota corrispondente alla partecipazione resta un vero dividendo, agevolato, dunque, ai fini IRES, L’eventuale eccedenza percepita dal socio “favorito” è da considerare di contro una “sopravvenienza attiva”, tassata per intero.
La distribuzione non proporzionale di utili
Nelle società di capitali la regola generale prevede che gli utili siano ripartiti in proporzione alle quote o azioni possedute: a stabilirlo gli articoli 2350 e 2468 del Codice Civile. Alcuni statuti, tuttavia, introducono clausole che consentono una ripartizione diversa, subordinata a una delibera assembleare assunta all’unanimità. È il caso esaminato dall’interpello: due società socie di una S.p.A. chiedevano se l’intera somma ricevuta, comprensiva della parte eccedente la propria partecipazione, potesse beneficiare del regime fiscale di favore riservato ai dividendi.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
A fronte del quesito è stata dai giudici sottolineata una netta distinzione: se la quota proporzionale alla partecipazione mantiene infatti la natura di dividendo e concorre al reddito imponibile nella misura del 5 per cento (articolo 89 del TUIR), la parte eccedente, come da articolo 88, comma 3, lettera b) del TUIR, è da intendersi sottesa a tassazione integrale. Alla base del chiarimento dell’AE la ratio per cui, se l’attribuzione extra non risponde a una reale divisione dei proventi sociali ma ad altre esigenze, si configura di fatto un trasferimento di ricchezza da parte degli altri soci e, duanue, non può beneficiare delle previste agevolazioni a fini fiscali.
Il tema dei profili civilistici
Un aspetto rilevante è come l’Agenzia delle Entrate non sia entrata nel merito della legittimità civilistica dell’operazione, limitandosi a recepire come corrette le premesse fornite dagli istanti. Tra le ipotesi contrarie figurerebbe la Massima I.I.30 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie secondo cui la deroga al principio di proporzionalità sarebbe ammissibile solo se prevista direttamente dallo statuto, non dunque tramite semplice delibera assembleare, per quanto unanime. Resta infine aperto un interrogativo che di certo solleva dubbi rilevanti: come evitare cioè che la somma tassata integralmente come sopravvenienza in capo al socio percettore non subisca una seconda tassazione come utile prodotto dalla società.
