TFR e accantonamenti tra novità e obblighi del datore di avoro Studio Gnecchi

TFR e fondi pensione: cosa cambia dal 1° luglio per le aziende

Previdenza complementare tra silenzio-assenso, fondo tesoreria INPS e portabilità

Dal 1° luglio prossimo il sistema della previdenza complementare cambia volto: la Legge di Bilancio 2026 ha infatti  riformato il D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, testo normativo cardine della previdenza complementare. Sono stati in particolare introdotti nuovi obblighi per i datori di lavoro, tempistiche ridotte per i neo-assunti e soglie riviste per il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS. Novità che impattano nella gestione del personale e nella contabilità aziendale.

 

TFR o previdenza complementare: 60 giorni per decidere

Se il trattamento di fine rapporto è, come noto, la quota di retribuzione accantonata mensilmente dal datore da liquidare al dipendente al termine del rapporto, la previdenza complementare comprende fondi pensione categoriali, aperti o individuali, in cui il lavoratore può far confluire TFR, contributi volontari e contributo datoriale previsto dal contratto collettivo. La scelta di destinare il TFR a un fondo, anziché mantenerlo in azienda è sì facoltativa, ma tendenzialmente irreversibile nel breve. Ed è proprio qui che la riforma incide, riducendo drasticamente i tempi di riflessione: il neo-assunto avrà infatti solo 60 giorni a far data dalla sigla del contratto per decidere. In caso contrario il maturando TFR confluirà automaticamente nel fondo previsto dal CCNL o, in assenza di fondo categoriale, nel residuale “Cometa”. Il datore, tenuto a consegnare informativa e modello TFR2, in attesa del decreto ministeriale, potrà procedere a una dichiarazione in forma libera. Eventuali assunzioni precedenti alla data del 1° luglio prossimo continueranno invece a godere del lasso di tempo di 6 mesi per esprimere la propria preferenza.

 

Nuove soglie per il Fondo di Tesoreria

Tra le altre novità, le aziende che trattengono il TFR di lavoratori non iscritti ad alcun fondo, tenute dunque a versarlo al Fondo di Tesoreria INPS, vedranno scendere progressivamente le soglie dimensionali che, calcolate sulla media annua dei dipendenti dell’anno precedente si attestano su: 60 addetti per il periodo 2026-2027, 50 dal 2028 al 2031 e 40 a partire dal 1° gennaio 2032. Va ricordato che il Decreto lavoro  ha prorogato la scadenza per il versamento del primo semestre al 16 luglio prossimo con le modalità indicate dal messaggio INPS n. 1511 dello scorso 26 maggio.

 

Portabilità, deducibilità e nuove prestazioni

Tra le disposizioni di nuova introduzione: la deducibilità annua sui contributi innalzata dai precedenti 5.164,57 euro a 5.300 euro, e l’aggiunta di nuove opzioni a tema pensionamento. Rispetto a quest’ultimo la scelta si allarga a pagamento unico, prelievi nei cinque anni successivi o rendita temporanea reversibile. Particolarmente controverso infine la questione della portabilità del contributo datoriale: Confindustria, Cgil, Cisl e Uil riterrebbero infatti la possibilità di trasferire a un altro fondo, congiuntamente alla posizione, anche la quota aziendale, una convergenza lesiva degli accordi contrattuali. Per valutare eventuali revisioni della norma di recente introduzione, dunque, la sua entrata in vigore è stata posticipata al 31 ottobre 2026.