Neppure la fusione delle società segregate altera la natura dell’operazione
Con la risposta all’interpello n. 146 del 16 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema della retrocessione di beni conferiti in un Trust sciolto anticipatamente e consensualmente sottolineando come, per il ritorno delle quote di nuda proprietà precedentemente conferite, non sia dovuta alcuna imposta né per successione e donazione né per imposte dirette. I giudici hanno inoltre confermato come il patrimonio torni semplicemente a chi lo aveva conferito anche qualora, nel mentre, le società originarie abbiano proceduto a fusione.
Il caso di specie
La vicenda prende le mosse da un Trust istituito a Londra, ma fiscalmente residente in Italia, cui la disponente aveva conferito la nuda proprietà delle partecipazioni in una S.p.A. e in una S.r.l., riservandosi l’usufrutto e, con esso, i dividendi. Negli anni le due società si sono fuse per incorporazione e, all’esito dell’operazione, il Trust deteneva la nuda proprietà del 36,68% del capitale sociale. Disponente, trustee e guardiano hanno convenuto di chiudere anticipatamente il vincolo grazie alla rinuncia gratuita della beneficiaria alla propria posizione, con conseguente ritorno automatico delle quote alla disponente originaria.
Perché non scatta l’imposta di donazione
L’Agenzia ha richiamato in merito l’articolo 4-bis del “Testo unico sulle successioni e donazioni” (il D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, introdotto dal D.Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024) evidenziando come i Trust rilevino ai fini dell’imposta soltanto quando determinano arricchimenti gratuiti dei beneficiari. Il caso oggetto dell’interpello vede l’esatto opposto: nessuna devoluzione o arricchimento, ma il mero ripristino della situazione patrimoniale antecedente. Mancando trasferimento di ricchezza verso terzi, secondo l’AE (come già affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 31857 del 15 novembre 2023 e la circolare n. 34/E del 2022 viene dunque meno il presupposto stesso del tributo.
Niente Irpef
Sul versante delle imposte dirette la disciplina di riferimento richiamata è l’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR (il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986) che raccomanda di tassare come redditi diversi le plusvalenze da cessione di partecipazioni, nuda proprietà compresa. Detta tassazione, osserva tuttavia l’Agenzia delle Entrate, presuppone un atto a titolo oneroso assente nel caso di specie, poiché né il conferimento iniziale né la retrocessione finale prevedevano corrispettivi, non realizzando un evento fiscalmente rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
