Scissione familiare per dissidi società familiare Studio Gnecchi

Non è abuso del diritto la scissione asimmetrica in caso di conflitto

L’Agenzia delle Entrate: resta salva la neutralità fiscale se c’è vera impresa

Se i soci di un’impresa familiare desiderano separare i propri destini imprenditoriali, spesso l’unica via d’uscita per risolvere i conflitti è la scissione asimmetrica non proporzionale. La risposta n. 107/2026 del 25 maggio scorso ha visto l’Agenzia delle Entrate chiarire un punto delicato: l’impiego di questo strumento non configura abuso del diritto purché le nuove società beneficiarie siano destinate a svolgere un’effettiva attività d’impresa.

 

Il caso di specie

All’origine della risposta la scelta di una holding che gestisce partecipazioni e immobili, controllata da due rami familiari discendenti dal medesimo fondatore. Il primo, con quote maggioritarie, era andato focalizzandosi su uno specifico settore operativo, mentre il secondo privilegiava l’aspetto immobiliare oltre ad un ulteriore terzo comparto. I contrasti, divenuti insanabili, stavano generando una paralisi decisionale insuperabile tanto con eventuale recesso che con l’acquisizione di quote. I soci hanno quindi pianificato una riorganizzazione in due fasi: cessione di partecipazioni infragruppo con esenzione fiscale sulle plusvalenze (come da articolo n. 87 del Tuir), cui sarebbe seguita scissione parziale asimmetrica non proporzionale dell’originale in favore di due nuove società, ciascuna interamente attribuita ai soci uscenti.

 

Lo strumento di scissione

Si tratta di un’operazione straordinaria con cui una società trasferisce parte del patrimonio a una o più beneficiarie, nuove o preesistenti. Viene definita “asimmetrica non proporzionale” laddove le partecipazioni nelle beneficiarie non rispecchino le originarie quote detenute nella scissa ma comportino per ogni gruppo di soci il controllo esclusivo di una distinta entità. Disciplinata dall’articolo 173 del Tuir, l’operazione gode di neutralità fiscale: il trasferimento non genera infatti plusvalenze imponibili e i valori fiscali restano invariati in continuità con quelli della società originaria. Un vantaggio che, tuttavia, ha portato ad interrogarsi sulla liceità del procedimento.

 

Il parere dell’AE: nessun vantaggio fiscale indebito

Prendendo le mosse dall’Atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del  27 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha verificato in prima battuta la presenza di un vantaggio fiscale indebito, in particolare soffermandosi sugli elementi che l’articolo 10-bis della Legge n. 212 dell’1 agosto 2000 qualifica come indicatori di un’operazione elusiva. Stabilita la non sussistenza dell’abuso, ha quindi chiarito come, per non incorrervi, la scissione debba mirare alla genuina prosecuzione dell’attività d’impresa, non dunque al mero rinvio della tassazione di plusvalenze o riserve. Trattamento ai fini IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale, richiama l’Agenzia, attengono a quanto già indicato nelle pregresse risposte n. 36 del 2018 e n. 421 dell’1 ottobre 2020.

 

Le condizioni da rispettare

Il chiarimento consolida un orientamento già avviato e offre indicazioni operative concrete. In particolare, affinché la scissione asimmetrica non risulti abusiva, le beneficiarie devono esercitare un’attività imprenditoriale documentata da statuti e piani industriali credibili. Lo sfruttamento economico delle risorse assegnate, di conseguenza, dev’essere reale e profittevole.