FOndo per il recupero ambientale e modalità di richiesta accantomamenti Studio Gnecchi

Fondi per recupero ambientale e accantonamenti

La Cassazione sul ricorso dell’Agenzia delle Entrate: servono oneri certi e quantificabili

Con l’ordinanza n. 26382 del 7 ottobre scorso la Cassazione ha negato la deducibilità, ai fini del reddito d’impresa, degli accantonamenti al fondo per recupero ambientale stanziati in vista della chiusura di un impianto d’incenerimento. Accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, i giudici hanno ribaltato due gradi di giudizio favorevoli alla società, così stabilendo una lettura restrittiva che interessa da vicino le imprese tenute a ripristinare i siti al termine dell’attività.

 

Il caso di specie

Al centro della controversia una società autorizzata allo smaltimento dei rifiuti che aveva iscritto in bilancio, sulla scorta di una perizia tecnica, gli oneri futuri di chiusura e post-chiusura del termovalorizzatore gestito. L’obbligo di bonificare il sito derivava da una specifica prescrizione dell’autorizzazione integrata ambientale. Le Commissioni tributarie di Milano e della Lombardia avevano dato ragione alla contribuente, giudicando gli oneri certi e determinabili e richiamando la prassi sulle discariche. L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia impugnato la decisione invocando la tassatività degli accantonamenti deducibili e l’assenza di certezza e determinabilità degli oneri, ricevendo conferma dalla Cassazione.

 

Tassatività degli accantonamenti

L’ordinanza richiama in particolare l’articolo 107, comma 4, del TUIR, in base al quale sono deducibili soltanto gli accantonamenti espressamente previsti dalla legge. Il fondo per recupero ambientale non figura fra questi e, per quanto concerne gli esercizi contestati, anteriori alla cessazione dell’impianto, fa dunque presente come gli oneri non fossero certi nell’esistenza né oggettivamente quantificabili. Le quote stanziate, hanno inoltre spiegato i giudici, generano una variazione in aumento in dichiarazione e la deduzione può essere recuperata al momento dell’utilizzo del fondo, solo qualora la passività diventi certa ai sensi dell’articolo 109, comma 1, del TUIR.

 

Il nodo delle discariche

Un elemento che poteva generare confusione rispetto a quanto già consolidato era il richiamo alla risoluzione ministeriale n. 52/E del 2 giugno 1998. Quest’ultima, infatti, ammette la ripartizione tra gli esercizi di attività dei costi di chiusura e post-chiusura delle discariche in base al riempimento. La Corte di Cassazione ha tuttavia ricordato come gli atti di prassi non siano fonti del diritto e, soprattutto, non vincolino il contribuente né tantomeno uffici o giudice. Rispetto al caso in oggetto, inoltre, ha osservato come la capacità di una discarica sia limitata e prestabilita, rendendo di conseguenza l’onere certo e misurabile. Altra cosa sono invece i costi di un inceneritore, che si sostengono solo con la sua definitiva cessazione e non possono dunque essere distribuiti in base all’utilizzo dell’impianto.