Studio Gnecchi, cassazione, novità, liquidatore

La Cassazione su responsabilità e accertamento d’ufficio del liquidatore

Deve rispondere a prescindere dall’avvenuto accertamento del debito a carico della società

 

La pronuncia n. 32790 del 27 novembre scorsoha visto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione porre un punto fermo sull’azione di responsabilità del liquidatore giudiziale, definendone in particolare i contorni di responsabilità in caso d’inadempimento dell’obbligazione tributaria da parte della società i cui crediti dovrebbe farsi carico di riscuotere.

 

La novità chiarificatrice

Il principale apporto al tema da parte della sentenza verte sull’osservazione che “In materia di responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, traente titolo per fatto proprio, ex lege, di natura civilistica e non tributaria, la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario non costituisce condizione necessaria per la legittimità dell’atto di accertamento emesso, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 36, nei confronti del liquidatore, il quale, in sede di ricorso avverso tale avviso, potrà contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria, la sussistenza dei presupposti dell’azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico”.

 

L’obbiettivo

Partendo da questo presupposto, dunque, il liquidatore non può favorire altri creditori o assegnare beni ai soci prima di aver pienamente ottemperato agli obblighi verso l’erario. Un principio che supera un orientamento giuresprudenziale assai diffuso ma ormai vetusto, anche e soprattutto alla luce di un mutato quadro normativo, come della volontà d’accelerare la riscossione delle imposte senza cadere nelle lungaggini conseguenti l’impugnazione da parte dello stesso liquidatore dell’eventuale accertamento a carico della società.

 

L’orientamento pregresso

In precedenza, l’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore risentiva del duplice e contestuale sussistere delle condizioni di debenza dei tributi e legale certezza della loro insoddisfazione. Una condizione limitante che già era stata rilevata come “orientamento inattuabile” dall’art. 29 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010.

 

La conclusione

Fondamentale assunto a corroborare le tesi della sentenza dello scorso novembre è dunque il ruolo del liquidatore: non già un successore nei rapporti passivi della società, quanto più persona fisica destinataria di un’obbligazione propria e autonoma (di natura civilistica e non fiscale). Qualcosa che prende sì le mosse da quella che grava sulla società in liquidazione o estinta ma che si riflette sullo stesso liquidatore in modo non sussidiario. In base a quanto previsto a tema “diligenza e responsabilità” (ex artt. 1176 del Codice civile), starà dunque a lui dimostrare, in caso, la mancata negligenza del caso.