Se si tratta di rafforzamento e non già di trasferimento di controllo: nessuna agevolazione
Se la donazione o la successione di quote di una società di capitali prefiguri, a favore del socio titolare beneficiario, una condizione di “rafforzamento” del pregresso stato di controllo, spiega l’Agenzia delle Entrate, questi non potrà avvantaggiarsi dell’esenzione d’imposta. Lo rende noto la risposta n. 72 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5946162/Risposta+n.+72_2024.pdf/d02ebe16-bbcc-b172-8601-235261988fe8#:~:text=per%20la%20validit%C3%A0%20della%20costituzione,alla%20comunione%2C%20calcolata%20per%20quote). evasa pochi giorni fa, che chiarisce come i riceventi siano, stante la premessa, soggetti al trattamento ordinario ai fini dell’imposta sulle donazioni.
Le esenzioni per facilitare il passaggio generazionale
L’art. 3, comma 4-ter, Dlgs n. 346 del 31 ottobre 1990 (il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) ha inteso introdurre a seguito d’accettazione d’eredità o donazione di quote societarie, un’esenzione delle relative imposte al precipuo scopo di agevolare il complesso momento del passaggio generazionale, in particolare laddove questo comporti acquisizione o integrazione del controllo societario (che andrà detenuto per un minimo di 5 anni).
Il vantaggio fiscale interessa tanto il trasferimento all’erede di una partecipazione che già assicurava al donante uno status di controllo, quanto di quote che (sia pure frazionate tra più eredi), sommandosi a quelle già in possesso di uno dei riceventi, ne favoriscano nuova condizione di preminenza societaria. Il diritto all’esenzione può infine essere vantato anche in caso di comproprietà (come chiarito dall’ADE al punto 21.1 della circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007).
L’interpello
All’origine del chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, il caso del trasferimento delle proprie azioni da parte di un istante già erede, in comproprietà con figli e nipote, delle quote della moglie defunta (che deteneva il 60% del capitale sociale). Detta eredità aveva goduto dell’esenzione proprio in ragione del trasferimento di una quota di controllo. Decisosi al passaggio generazionale l’uomo, intende rimettere a figli e nipote tanto sua quota-parte ereditata che il 40% delle azioni già in precedenza in suo possesso, ricorrendo nuovamente all’agevolazione.
La risposta dell’Amministrazione finanziaria
Poiché i destinatari della donazione, si legge nella succitata risposta, sono già in possesso congiunto del controllo societario a seguito dell’eredità, il passaggio delle ulteriori quote da parte dell’uomo esulerebbe dai casi previsti per l’agevolazione che, dunque, non è percorribile. Non si configura in particolare caso di “perfezionamento” o “rafforzamento” di posizioni in grado di orientare eventuali decisioni in seno all’assemblea dei comproprietari, poiché questi vi detengono già la schiacciante maggioranza.