Ogni compenso, anche minimo, sarà soggetto a verifica di debiti fiscali
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2026, a decorrere dal 15 giugno prossimo decadrà la soglia dei 5.000 euro per il blocco dei pagamenti da parte degli Enti pubblici verso i professionisti. Ogni Amministrazione e società partecipata a prevalenza pubblica sarà inoltre obbligata, prima di procedere a qualsiasi pagamento (sia pure di minima entità) a verificare eventuali situazioni debitorie. In caso di pendenze, detti importi saranno conferiti all’agente di riscossione fino alla completa rifusione del debito.
La novità normativa
Il lungo e contestato iter che ha portato ad integrare la Legge n. 119 del novembre scorso con questo nuovo inquadramento normativo, opera in particolare alla modifica dell’art 48-bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 non ultimo richiamado il DPR n. 917 del 22 dicembre 1886 relativo “alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato”.
Si osservi come i soggetti coinvolti siano esclusivamente gli “esercenti arti e professioni” (come da art. 54 del Tuir), non quindi imprese o società fornitrici di beni e servizi che vantino crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Come procederanno le PA
La Legge di Bilancio chiarisce come gli Enti, verificato “se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare”, in caso affermativo siano tenuti a “procedere, direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore: a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito”.
Viene dunque introdotto un meccanismo accelerato rispetto alla previgente norma che prevedeva, come da art. 3 commi 4 e 6 del Decreto ministeriale n. 40 del 18 gennaio 2008 (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Selezione_normativa/D-M-/DM18-01-2008.pdf), che PA o partecipate sospendessero il pagamento al professionista per 60 giorni con conseguente, successiva emanazione (salvo sopravvenuta rifusione del dovuto) dell’ordine di pignoramento. Dal 15 giugno prossimo, infatti, verranno meno sia la fase sospensiva intermedia che l’emanazione e notifica formali dell’atto esecutivo al professionista, procedendo d’ufficio all’estinzione totale o parziale dell’eventuale debito a suo carico direttamente nella fase di liquidazione del compenso.
