realizzo controllato e società semplici cosa dice l'AE Studio Gnecchi

Conferimento in società semplice: niente realizzo controllato

Per l’Agenzia delle Entrate la plusvalenza si calcola sempre al valore normale

Con la risposta n. 176 del 21 settembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha sbarrato la strada al regime del realizzo controllato nei conferimenti in società semplici che fungano da conferitarie, imponendo il ritorno alla regola generale del “valore normale”.

 

Il caso di specie

L’istanza prende le mosse da due persone fisiche (titolari rispettivamente del 98% e del 2% di una holding di famiglia), intenzionate a costituire una newco in forma di società semplice in cui conferire l’intero pacchetto azionario, conferendole il controllo di diritto della holding come da art. n. 2359, primo comma, n.1 del Codice Civile. Gli istanti, in particolare, sostenevano che, dopo la riformulazione dell’art. n. 177, comma 2, del Tuir operata dal D.Lgs n. 192 del 13 dicembre 2024, la norma non limitasse più espressamente la natura giuridica della conferitaria, rendendo di fatto applicabile il regime agevolativo anche alle società semplici.

 

Chiarimenti sul realizzo controllato

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a circoscrivere un’opzione che prendeva le mosse proprio dal succitato articolo 177 del Tuir laddove disciplina i conferimenti di azioni o quote grazie ai quali la conferitaria acquisisce o incrementa il controllo di un’altra società. In questi casi, infatti (come ipotizzato dai richiedenti) il valore di realizzo delle partecipazioni conferite avrebbe coinciso, ai fini della plusvalenza del conferente, non già con il reale valore di mercato, ma con l’incremento del patrimonio netto contabile registrato dalla stessa conferitaria.

 

Perché la società semplice resta esclusa

L’Agenzia ha opposto un rilievo di ordine sistematico-contabile. Il criterio del realizzo controllato risulta infatti “strutturalmente” ancorato al patrimonio netto contabile della conferitaria, il che presuppone che quest’ultima sia soggetta a obblighi di tenuta delle scritture contabili e redazione del bilancio secondo i criteri legali di valutazione. Una società semplice, per sua natura, non può del resto esercitare attività commerciale ai sensi dell’art. 2249 del Codice Civile e, di conseguenza, non è tenuta né al bilancio d’esercizio né alle scritture contabili dell’imprenditore commerciale. Secondo l’Amministrazione finanziaria l’articolo 177 del Tuir non è quindi suscettibile di applicazione estensiva quando la conferitaria sia, per struttura giuridica, priva degli strumenti contabili che il meccanismo valutativo presuppone.

 

Si torna al valore normale

Il conferimento di partecipazioni in una società semplice ricade dunque nella disciplina ordinaria di cui all’art. 9, commi 2 e 5 del Tuir, che assimila il conferimento a una cessione a titolo oneroso: l’eventuale plusvalenza si determina quale differenza tra il valore normale di mercato delle partecipazioni e il loro costo fiscalmente riconosciuto.