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Cessione d’azienda: fa fede l’ultimo certificato dei carichi pendenti

Secondo la Cassazione l’acquirente è liberato solo se l’attestazione è aggiornata

Con l’ordinanza n. 26077 del 2 ottobre scorso la Sezione tributaria della Cassazione è tornata sul tema della responsabilità solidale del cessionario d’azienda per i debiti tributari del cedente. La nuova ordinanza chiarisce che il certificato negativo dei carichi pendenti produce effetto liberatorio soltanto se fotografa la posizione debitoria alla data del trasferimento.

 

Il caso di specie

La vicenda prende le mosse da una cessione d’azienda che, prima della stipula avvenuta nel 2020, aveva visto la cedente ottenere due esiti negativi del certificato previsto dall’articolo 14, comma 3 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997. Con l’atto di vendita si era dunque impegnata a richiederne di lì a poco una versione aggiornata che, tuttavia, aveva in seguito evidenziato un accertamento sul periodo d’imposta 2018 a causa del disconoscimento di un credito IVA. Sottoposta la questione ai giudici che, nei primi due gradi di giudizio, avevano dato ragione alla cessionaria. La Cassazione, invece, con l’ordinanza in oggetto, ha accolto il ricorso del Fisco rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

 

La funzione del certificato

Il cessionario risulta (con il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro il valore dell’azienda) responsabile in solido per imposte e sanzioni relative alle violazioni dell’anno del trasferimento e dei due precedenti. Il certificato, secondo i giudici, è infatti necessario a “cristallizzare, alla data del trasferimento, il debito di cui è chiamato a rispondere il cessionario”. Se negativo o se non giunge entro quaranta giorni dalla richiesta libera l’acquirente da ogni obbligo. Gli accertamenti successivi restano né più né meno possibili, ma diventano inopponibili al cessionario, salvo il caso di cessione in frode. Si tratta di una disciplina speciale rispetto all’articolo 2560 del Codice civile che limita la responsabilità di chi acquista ai debiti risultanti dai libri contabili obbligatori. Dal 1° gennaio 2027, data a cui il Milleproroghe ha rinviato il Testo unico delle sanzioni tributarie, le stesse regole dovrebbero inoltre confluire nell’articolo 16 del D.Lgs. n. 173 del 5 novembre 2024.

 

Una fattispecie a formazione progressiva

Decisiva, nel caso in oggetto, si è dimostrata proprio la clausola contrattuale con cui le parti avevano collegato l’effetto liberatorio a un secondo certificato. Così facendo, ha osservato la Cassazione, avevano dato vita a una “fattispecie a formazione progressiva”: la prima attestazione, risalente a diversi mesi prima, non poteva di fatto indicare l’esatta entità dei debiti del cedente.