La Cassazione: “atto personalissimo, il giudice non può autorizzare l’assistenza”
La sentenza n. 2648 del 6 febbraio scorso ha dichiarato nullo il testamento pubblico dettato al notaio da una donna in grado di testare poiché, beneficiaria di amministrazione di sostegno, all’atto aveva partecipato anche quest’ultimo. Non importa se la sua presenza era stata autorizzata dal giudice tutelare, ha spiegato la Cassazione: il testamento resta un atto personalissimo che non ammette soluzioni intermedie.
Il caso di specie
La vicenda nasce da un procedimento disciplinare a carico di un notaio: il professionista, sospeso dalla Commissione regionale di disciplina della Puglia, aveva visto la decisione successivamente confermata dalla Corte d’appello di Bari, decidendo di ricorrere alla Cassazione. All’origine del fatto la ricezione di un testamento alla presenza di due testimoni e dell’amministratore di sostegno (autorizzato quest’ultimo dal giudice tutelare, con un decreto generico e immotivato, ad assistere la beneficiaria nel formalizzare volontà già espresse in precedenza). La capacità della disponente di comprendere pienamente quanto stesse siglando nel nominare erede universale la nipote, era stata propedeuticamente verificata dal notaio che, tuttavia, il giorno dell’atto, ha ammesso la presenza dell’amministratore. Contestata la violazione dell’articolo 28 della legge notarile, a nulla è valso il ricorso del professionista, che è stato respinto.
Forme inderogabili
Il perno della motivazione è l’articolo 603, secondo comma, del Codice civile che, a presidio della libertà del testatore, ammette al testamento pubblico soltanto notaio, disponente e due testimoni. Nella recente sentenza la Corte riprende inoltre l’articolo 54 del regolamento notarile (R.D. n. 1326 del 10 settembre 1914) che chiarisce come la presenza di un terzo incrini le garanzie poste a difesa della spontaneità delle ultime volontà: qualcosa cui il giudice tutelare non può derogare.
I poteri del giudice tutelare
L’amministrazione di sostegno non comporta di per sé l’incapacità di testare: in base all’articolo 409 del Codice Civile, infatti, il beneficiario conserva la capacità per gli atti che non richiedono rappresentanza o assistenza, come peraltro già affermato dalla sentenza n. 13270 del 28 aprile 2022. L’articolo 591 prevede un elenco tassativo di casi d’incapacità e non si estende per analogia. Il giudice tutelare può limitare quella capacità, a norma dell’articolo 411, quarto comma, soltanto con una previsione espressa e congruamente motivata; non può invece autorizzare testamenti “filtrati” dall’amministratore. Davanti a un decreto simile, secondo i giudici d’appello, il notaio avrebbe dovuto astenersi e chiederne la revoca. Rimane comunque aperta l’impugnazione per incapacità naturale del disponente.
