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Nuove disposizioni per l’attuazione del PNRR: le novità per le imprese

Nel Decreto Legge incentivi, appalti, pignoramenti, ma anche DURC e piano Transizione 5.0

È divenuto operativo a inizio mese, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Dl n. 19 del 2 marzo 2024 relativo a “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR” (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Nei suoi 46 articoli e 3 allegati spazia dalla semplificazione amministrativa alla digitalizzazione, dalla giustizia allo sport, fino a novità a tema istruzione, ricerca e sanità. Non poche sono tuttavia le disposizioni d’interesse anche per le imprese:

 

  • Pignoramenti presso terzi

Il Decreto introduce alcune novità in termini documentali ad opera del creditore, pone chiarezza sulla produzione d’eventuali interessi sui crediti assegnati, ufficializza la perdita d’efficacia del pignoramento dopo 10 anni (salvo diversa azione del creditore non oltre l’ottavo), e prevede un ricalcolo delle somme dovute al debitore pignorato, da bloccare oltre l’ammontare del credito (in particolare sono riviste le soglie ed è inserito, per i crediti più bassi, un importo fisso).

 

  • Patente lavoro 

Accanto a DURC, DURF e DVR, l’impresa o il lavoratore autonomo che operasse in ambiente edile, doveva finora ottemperare a requisiti formativi in materia antinfortunistica e tutela della salute. Da oggi è introdotta invece una sorta di “patente” a punti che possono essere persi in caso d’inadempimenti. Lo stesso DURC, inoltre, vede modificate le condizioni di rilascio.

 

  • Transizione 5.0

Cambia il ruolo del Gestore dei Servizi Energetici, che diventa il principale interlocutore delle aziende e, in forza delle risorse assegnate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, erogatore degl’incentivi. Al GSE non spetterà solo il compito di valutazione e validazione dei progetti, ma anche dei periodici aggiornamenti d’avanzamento degli stessi.

 

  • Appalti e responsabilità solidale

Il Decreto tratteggia i confini del compenso per i lavoratori impegnati in appalti o subappalti di opere o servizi. Estende inoltre la responsabilità solidale del committente anche ai casi d’impiego di soggetti non autorizzati e “appalto-distacco”.

 

  • Esternalizzazioni e sanzioni

Vengono inasprite le sanzioni per lavoro sommerso ma anche in caso di comprovate mancanze per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Lo stesso dicasi per la mancata o tardiva comunicazione, da parte del datore di lavoro privato, dell’avvio di un nuovo rapporto di lavoro. Sanzioni maggiorate anche per quanto concerne somministrazione (art. 18 DLgs n. 276 del 10 settembre 2003) e distacco (art. 12 del DLgs n. 136 del 17 luglio 2016).