Se la partecipata gode di incentivi la plusvalenza è tassata per intero
La risposta n. 135 evasa ieri, 8 luglio, dall’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito della cessione di una partecipazione serba negando l’esenzione del 95% della plusvalenza. A conferma del diniego è stato in particolare chiarito come la PEX non sia da considerarsi un meccanismo automatico e, poiché l’esenzione decennale dall’imposta sugli utili concessa dalla legislazione di Belgrado rappresenta un regime speciale, la Serbia viene a rappresentare una giurisdizione a fiscalità privilegiata, inficiando il ricorso al beneficio della participation exemption.
Cos’è la participation exemption e quali requisiti richiede
La PEX (disciplinata dall’articolo 87 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917 22 dicembre 1986), consente di tassare soltanto il 5% delle plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni societarie. Per accedervi occorrono tuttavia requisiti precisi: possesso ininterrotto da almeno dodici mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, esercizio di un’attività commerciale effettiva e, soprattutto, residenza della partecipata in uno Stato non considerato a fiscalità privilegiata secondo i criteri dell’articolo 47-bis del succitato Testo unico.
Il caso di specie
La vicenda in oggetto riguarda una S.p.A. italiana titolare del 25% di una società serba, realtà produttiva con circa 220 dipendenti e cospicui investimenti in beni strumentali. La partecipata beneficia dell’articolo 50a della legge serba sull’imposta sugli utili, che riconosce un’esenzione decennale alle imprese che investono oltre un miliardo di dinari in immobilizzazioni e assumono almeno cento lavoratori a tempo indeterminato. Prima di cedere la quota al socio di maggioranza l’istante ha chiesto all’AE se l’incentivo rientrasse nel regime ordinario serbo senza compromettere l’accesso alla PEX, come invece è stato osservato
Il beneficio è un regime speciale
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’esenzione serba non è strutturale né rivolta alla generalità delle imprese: si configurerebbe infatti come una misura selettiva in ragione del subordine a soglie d’investimento, specifici requisiti occupazionali e limiti temporali. Un regime fiscale speciale, dunque, che abbatte il prelievo nominale sotto la metà di quello italiano e rende la Serbia, limitatamente alla partecipata, una giurisdizione a fiscalità privilegiata. Il requisito dell’articolo 87, comma 1, lettera c) del TUIR risulta così insoddisfatto e la plusvalenza concorre integralmente al reddito imponibile.
Niente clausola di salvaguardia
L’interpello faceva, tra le altre cose, richiesta d’adire alla tutela dell’affidamento prevista dall’articolo 1, commi 1007 e 1008, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia escluso anche questa via poiché la clausola riguarda esclusivamente utili e dividendi, non plusvalenze da cessione.
