Si considereranno realizzati i redditi diversi maturati allo scorso 31 dicembre
Tra le tante possibilità offerte dalla nuova Legge di bilancio spicca quella d’affrancare il valore delle quote OICR (Organismi d’investimento collettivo del risparmio) o polizze assicurative, con un’aliquota sostitutiva del 14%. Questa percentuale, in buona sostanza, sarà applicata sulla differenza tra il valore di azioni o quote (stima dei prospetti periodici al 31 dicembre 2022) e il relativo costo di sottoscrizione o acquisto.
È in assoluto la prima volta che, nell’ordinamento domestico, viene offerto d’affrancare a fini fiscali il maggior valore delle quote OICR, affiancando così quest’ultimi all’ormai abituale strumento di rivalutazione dei valori d’acquisto di partecipazioni non negoziate possedute da persone fisiche e società semplici. Una novità, dunque, che guarda al vantaggio del contribuente, senza però risultare impositiva: chiunque potrà infatti liberamente scegliere se adottare o meno la nuova forma di tassazione.
Cosa sono gli OICR
L’acronimo identifica intermediari finanziari (come le SGR, le SICAV o gli OICVM) che offrono servizi di gestione collettiva del risparmio attraverso promozione, istituzione organizzazione di specifici fondi comuni d’investimento. In aggiunta, Gli OICR possono erogare vari altri servizi (le SGR, ad esempio, operano anche gestione di portafogli, fondi pensione, custodia e amministrazione strumenti finanziari, consulenza d’investimento, ecc.).
Modalità d’applicazione dell’imposta sostitutiva
Sono i commi dal 112 al 114 della manovra a intervenire sul tema, richiamando i redditi diversi del TUIR (articolo 67, comma 1, lettera c-ter) e, in particolare al comma 113, definendo come il contribuente debba procedere a fronte della scelta di beneficiare dell’affrancamento delle quote di OICR. In questo caso la Legge prevede che entro il 30 giugno prossimo specifica comunicazione venga data all’intermediario presso il quale s’intrattiene un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafoglio e, non oltre il 16 settembre 2023, per mezzo dei soggetti a tal fine preposti, si provveda a versare l’imposta sostitutiva. E se non sussiste stabile rapporto con un intermediario? In questo caso “l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Per i contratti di assicurazione vita
Il contribuente dovrà richiedere all’impresa d’assicurazione d’assoggettare i redditi (la differenza tra valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati), a imposta sostitutiva entro il 16 settembre 2023. Attenzione, però: la provvista dell’imposta sostitutiva, che dev’essere fornita dal contraente, non è compensabile con il credito d’imposta (rif. Legge 265 del 22 novembre 2002). I contratti d’assicurazione cui è applicabile l’affrancamento, inoltre, possono essere solo quelli riscattati entro il 31 dicembre 2024.