Immobili, società e abuso di diritto Studio Gnecchi

La Cassazione sulla vendita di immobili tramite cessione di quote

Legittima la rivalutazione delle quote se l’operazione ha sostanza economica

Costituire una società al solo scopo di acquistare un immobile per poi cederlo indirettamente attraverso la vendita delle partecipazioni rivalutate, non integra automaticamente un abuso del diritto. Lo hanno confermato le ordinanze della Corte di Cassazione n. 24017 e 24077 (depositate rispettivamente il 24 luglio e 3 agosto scorsi), che escludono la natura elusiva di questo schema operativo allorché la struttura societaria risponda a esigenze economiche reali e non al solo conseguimento di un risparmio d’imposta.

 

Lo schema contestato dal Fisco

Il meccanismo esaminato dai giudici è ricorrente nella prassi immobiliare: un soggetto costituisce una società, la utilizza per acquistare un immobile e, invece di rivenderlo direttamente scontando la tassazione ordinaria sulla plusvalenza, cede a un terzo le partecipazioni societarie, previamente rivalutate ai sensi dell’articolo 5 delle Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, assolvendo un’imposta sostitutiva agevolata anziché l’IRPEF sulla plusvalenza da cessione dell’immobile. L’Amministrazione finanziaria ha contestato in più occasioni questa sequenza di atti, ritenendola priva di autonoma giustificazione economica e finalizzata unicamente a vantaggio fiscale indebito.

 

L’abuso del diritto

L’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (Legge n. 212 del 27 luglio 2000 qualifica come abusive le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Non costituisce invece abuso il legittimo risparmio d’imposta ottenuto scegliendo, tra più regimi giuridici legalmente disponibili, quello fiscalmente meno oneroso, quando l’operazione risponda a valide ragioni extrafiscali, anche solo organizzative o gestionali. L’onere della prova, cioè dimostrare l’assenza di sostanza economica e l’indebito vantaggio fiscale, grava sull’Amministrazione finanziaria.

 

La riflessione della Cassazione

Con le due ordinanze sopra citate, la Suprema Corte ribadisce che la mera costituzione di una società per l’acquisto di un immobile non è di per sé indice di elusione, specie quando la forma societaria risulti coerente con esigenze organizzative, gestionali o patrimoniali reali dell’operazione, (quali gestione dell’investimento, adempimenti amministrativi, urbanistici o vincoli posti dalla stessa procedura di acquisto). Il solo conseguimento di un risparmio fiscale, ottenuto avvalendosi della rivalutazione delle partecipazioni prevista da una specifica norma agevolativa, non è sufficiente a integrare l’abuso se l’operazione risponde anche a concrete ragioni economiche. Si tratta di un orientamento coerente con pregresse pronunce ad opera della stessa Sezione tributaria, tra cui le sentenze n. 25131 del 16 agosto 2021 e n. 7359 del 17 marzo 2020, così come la più recente ordinanza n. 24082 del 27 luglio 2026.