Cessione d'azienda e obbligo avallo soci: la Cassazione. Studio Gnecchi

Diniego della Cassazione alla cessione d’azienda senza delibera dei soci

La recente ordinanza rafforza il controllo dei soci sull’amministratore

L’amministratore non può vendere di sua iniziativa l’unica azienda della società senza prima interpellare i soci. A stabilirlo la recente risposta della Cassazione che, nell’ordinanza n. 24244 del 3 agosto scorso, ha espresso parere negativo osservando come l’operazione, se compiuta senza una preventiva decisione dei soci, è inefficace nei confronti della società, con conseguenze che si ripercuotono anche sui successivi acquirenti dell’azienda.

 

Il caso di specie

La vicenda riguarda una srl il cui amministratore aveva ceduto l’unica azienda realmente operativa della società, uno stabilimento balneare, a un’altra società che, a sua volta, l’aveva in seguito rivenduta a un terzo soggetto, senza che i soci si fossero espressi sull’operazione. La Corte d’Appello di Torino aveva accolto le ragioni della società, ravvisando nell’operazione una modifica sostanziale dell’oggetto sociale e dichiarando inefficace la cessione. La Cassazione ha confermato integralmente questa impostazione.

 

Le decisioni riservate ai soci di srl

L’articolo n. 2479, comma 2, n. 5 del Codice Civile riserva in ogni caso alla competenza dei soci la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo. Cedere l’unica azienda operativa della società rientra in questa fattispecie, poiché priva di fatto la srl della sua concreta capacità di svolgere l’attività per cui è stata costituita, anche quando l’atto formale non tocca il testo dello statuto.

La svolta della Cassazione: inefficacia opponibile anche ai terzi

Sul tema convivevano in giurisprudenza due orientamenti. Il primo, valorizzando l’articolo succitato, si basava sul fatto che le limitazioni ai poteri degli amministratori non fossero opponibili ai terzi (salvo evidenza d’intenzionale collusione a danno della società), tendendo dunque a salvaguardare la validità dell’atto verso l’acquirente in buona fede. Il secondo, di contro, attribuiva natura imperativa all’articolo 2479 e qualificava la violazione come un vero e proprio abuso del potere di rappresentanza, con conseguente inefficacia dell’atto opponibile anche ai terzi. Con l’ordinanza n. 24244 la Cassazione sembra aderire in modo netto a questa seconda tesi, riconoscendo il ruolo cardine della riserva di competenza a favore dei soci e affermando l’inefficacia, verso la società, della cessione d’azienda conclusa dall’amministratore senza la relativa decisione, con effetti che si estendono anche ai successivi trasferimenti a catena del bene.

 

Ricadute pratiche per amministratori, soci e acquirenti

La pronuncia impone particolare cautela a chi acquista un’azienda da una srl: prima di perfezionare l’operazione è infatti opportuno verificare, tramite visura e accesso ai libri sociali, l’esistenza di una decisione dei soci che autorizzi la cessione, specie qualora l’azienda ceduta rappresenta l’unico compendio operativo della società venditrice. Per gli amministratori, la lezione è altrettanto chiara: operazioni di questa portata vanno sempre precedute da una decisione assunta con le maggioranze previste dall’atto costitutivo, pena il rischio di vedersi opporre l’inefficacia dell’atto anche a distanza di tempo.