Accertamento tributario: al via il “concordato preventivo biennale”

Accertamento tributario: al via il “concordato preventivo biennale”

Sciolti alcuni nodi legati alle tempistiche, probabili ritocchi nelle disposizioni attuative

Il decreto legislativo attuativo della delega fiscale, con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello scorso 25 gennaio, ha ufficialmente introdotto lo strumento del “concordato preventivo biennale”. L’innovativa soluzione “scommette” sulla fiducia e la responsabilità del contribuente. Rispetto alle preoccupazioni per i tempi stringenti e un calendario procedurale esageratamente serrato, alcune attenzioni hanno nel mentre concorso a snellire l’introduzione dello strumento.

 

Di cosa si tratta

Il concordato preventivo biennale è l’inedita iniziativa tributaria che prevede, per le imprese o i professionisti, di stringere un accordo col Fisco sul quantitativo di tasse (Irpef e Ires) da pagare, a prescindere dal reddito prodotto, per la durata di due anni. Il provvedimento accertativo si basa sull’accettazione, da parte del contribuente, di reddito e valore della produzione netto calcolati dall’Agenzia delle Entrate e, a fronte d’una stima che potrebbe dunque anche rivelarsi dissimile dalla realtà, ricevere in cambio un trattamento premiale. Obbiettivo del Governo è in questo senso aumentare le entrate e ridurre l’evasione attraverso una proattiva e sinergica collaborazione imprenditore-Fisco.

L’entrata in vigore dello strumento del concordato preventivo biennale (come previsto dall’art. 17, comma 1 n. 2, della Legge n. 111 del 2023) fisserà al richiedente i redditi per i periodi d’imposta 2024 e 2025. In via sperimentale per i contribuenti a regime forfetario, invece, interesserà per ora solo il 2024.

 

Le tempistiche

La piena applicabilità del concordato preventivo biennale è condizionata all’approvazione di due decreti del MEF in merito al metodo di calcolo dei redditi concordati e alla definizione di quei casi particolari in cui l’avvenuto accordo possa essere rivisto. Sarà inoltre necessario attendere che l’Agenzia delle Entrate definisca esattamente quali dati dovranno essere indicati e trasmessi dal contribuente che voglia avvantaggiarsi del nuovo istituto. Non solo: andrà concretamente strutturata la piattaforma informatica funzionale a detta trasmissione telematica che, stante i tempi previsti, dovrebbe attivare il software dedicato e ricevere le prime richieste entro il 15 giugno prossimo (la data post quem per il 2025 sarà il 15 aprile di quell’anno). Per essere processate ed eventualmente avallate, le domande per il 2024 dovranno infine giungere non oltre la data del 15 ottobre prossimo (non già il 31 luglio, come in precedenza ipotizzato).

 

Punti ancora da chiarire

Proprio in ragione delle già stringenti occorrenze utili ad attivare lo strumento del concordato preventivo biennale, sono stati abbandonati alcuni termini intermedi in origine postulati e a carico del contribuente. Allo stesso modo non figura il previsto obbligo da parte dell’Agenzia delle Entrate a sviluppo e consegna della proposta di concordato entro 5 giorni. È legittimo presumere che termini temporali più specifici per il procedimento saranno comunque oggetto di prossime disposizioni attuative, ivi compreso un adeguato lasso di tempo (di doverosa definizione) che consenta ad aziende o professionisti di valutare l’eventuale accordo prima di accettarlo.